Lavoratrice licenziata per essersi assentata dal lavoro in isolamento fiduciario al rientro dalle ferie trascorse all’estero| Studio Legale Menichetti

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Nelle ultime settimane si sta molto discutendo, e non solo su riviste giuridiche, dell’ordinanza pronunciata lo scorso 21 gennaio dal giudice del lavoro di Trento che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa d’una lavoratrice che, al rientro in Italia dopo aver trascorso un periodo di ferie all’estero (Albania), ha dovuto osservare il prescritto (da normativa emergenziale COVD-19) periodo di 14 giorni d’isolamento fiduciario.

In particolare, a detta del giudice trentino, è “evidente che la ricorrente, nel momento in cui si recò in Albania per trascorrere le proprie ferie […] era o comunque doveva essere pienamente consapevole che al suo rientro in Italia non avrebbe potuto rientrare al lavoro immediatamente al termine del periodo feriale, dovendo osservare, per il fatto di essersi recata in Albania, un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario. Ella, quindi, si è posta, per propria responsabilità, in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla data prescritta, ossia subito dopo la fine del periodo di ferie”, giungendo alla conclusione che “la sua assenza dal lavoro per 14 giorni, seppur dovuta alla necessità d’adempiere l’obbligo pubblicistico d’isolamento fiduciario, non può considerarsi giustificata. Infatti la ricorrente avrebbe ben potuto evitare di trovarsi assoggettata a detto obbligo, astenendosi dall’effettuare il viaggio in Albania durante il periodo feriale”.

Nel valutare la gravità della condotta della lavoratrice, tale da giustificare il suo recesso per giusta causa, il giudice, sotto il profilo oggettivo, ha posto in rilievo la durata dell’assenza e le conseguenti disfunzioni verosimilmente derivate in pregiudizio dell’organizzazione dell’attività produttiva esercitata dal datore di lavoro rigettando, quindi, il ricorso della lavoratrice. (EP-AZ)

 

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