Corte d’Appello di Milano sentenza n. 1677/2017: la prescrizione delle cartelle esattoriali non opposte| Studio Legale Menichetti

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Lo Studio Menichetti ha assistito un’importante azienda milanese in un contenzioso contro l’Inps ed Equitalia avente ad oggetto l’annoso tema della prescrizione delle cartelle esattoriali non opposte nei termini di legge.

La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1677/2017 pubblicata in data 25.09.2017, accogliendo il ricorso proposto dallo Studio, ha dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella opposta, seppur non impugnata nei termini di legge, aderendo al principio, sancito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/16, secondo cui: “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. …Tale principio, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". (AL)

 

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