Altezze e discriminazioni| Studio Legale Menichetti

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DISCRIMINAZIONI NO

La statura bassa non può essere di ostacolo alla qualifica di capotreno

La Suprema Corte rassicura i lavoratori diversamente alti, statuendo che può svolgere mansioni di capo servizio treni anche chi ha una statura inferiore a un metro e sessanta. Lo si evince dalla sentenza n. 25734 del 15-11-2013, con la quale  la sezione lavoro della Cassazione ha dato ragione ad una donna, la quale, pur avendo superato positivamente la selezione per essere assunta a svolgere tali funzioni, era poi stata giudicata inidonea da Trenitalia per «insufficienza della statura». 

La Cassazione, confermando una sentenza d’appello che aveva ribaltato quella di primo grado, ha riconosciuto il diritto della donna a essere assunta come capo servizio treno, ritenendo che le fonti normative relative alle tabelle sui requisiti fisici per i vari profili professionali, in cui veniva stabilita la statura minima di 1,60 cm per i capi treno e i conduttori, fossero «di grado secondario e, dunque, al giudice ordinario era consentito valutarne incidentalmente la legittimità ed eventualmente disapplicarle». 
Tale normativa regolamentare, prevedendo un requisito di statura minima unico ed indifferenziato per uomini e donne, violava gli articoli 3 e 37 della Costituzione, in quanto, come dichiarato dalla Consulta nel 1993, realizzava una discriminazione indiretta ai danni dei candidati di sesso femminile. 

Ogni regolamento che, nei concorsi per l'assunzione stabilisca una limitazione di natura fisica per l'accesso alla selezione deve rispondere a un criterio di ragionevolezza, sia nel settore pubblico, stante i principi costituzionali di non discriminazione per diversità fisiche e di imparzialità della pubblica amministrazione, che in quello privato, in cui i criteri di selezione devono rispondere ai principi di correttezza e buona fede.

 

DISCRIMINAZIONI SI’

Il Consiglio di Stato ritiene ragionevole il requisito d’altezza previsto dal bando per vigili del fuoco

Non sembra pensarla allo stesso modo il Consiglio di Stato (sentenza 3-12-2013 n. 5739), secondo il quale un vigile del fuoco non può avere una statura inferiore a metri 1,65.

Il giudice amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da una volontaria esclusa dalla procedura selettiva per la copertura dei posti di ruolo vacanti nel Corpo dei vigili del fuoco perché non raggiungeva l'altezza minima richiesta dal bando (i soliti 1,56 m).

Alla lavoratrice che lamentava una discriminazione indiretta ai danni delle donne, in quanto di regola più basse, il Consiglio di Stato ha replicato che i 165 cm sono richiesti sia per gli uomini per le donne e non vi è pertanto discriminazione tra i sessi (un argomento che si distingue per semplicità ma non per profondità di analisi), affermando comunque che il requisito di altezza è da considerarsi ragionevole in relazione al particolare lavoro cui è chiamato il vigile del fuoco: un’attività “specialissima” per la quale “la deroga al divieto di discriminare le persone in relazione alla statura appare giusta e necessaria, in quanto appartiene, alle comuni conoscenze ed esperienze la consapevolezza che l’attività ordinaria del vigile del fuoco (in relazione agli incendi ma anche agli altri sinistri e calamità che ne richiedono l’intervento) richiede per sua natura una certa presenza fisica, ben più di quanto si richieda, ad esempio, agli agenti delle forze dell’ordine…”.  

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