Appalti: il controllo del committente sulla ditta appaltatrice non può essere solo formale| Studio Legale Menichetti

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La recente circolare della Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina delle ritenute in materia di appalti e subappalti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle ritenute negli appalti e subappalti, siccome introdotta dall’art. 4 del decreto legge 124/2019 (con la nuova formulazione dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), confermando che tra i committenti esclusi dai controlli volti a scongiurare l’evasione sono annoverabili il condominio, gli enti pubblici e privati che non svolgano attività di impresa o di natura professionale nonché soggetti che offrono servizi di somministrazione di lavoro.

I controlli in questione, che si riferiscono all’affidamento in appalto di opere o servizi ad imprese e non riguardano pertanto i contratti d’opera stipulati con esercenti arti e professioni, non possono limitarsi ad una verifica formale dei documenti e delle comunicazioni ricevute. Il committente dovrà verificare la congruità e veridicità delle comunicazioni della ditta appaltatrice onerata dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a lavoratori impiegati, ore lavorate e retribuzioni corrisposte, verificando, tra l’altro che queste ultime e le relative ritenute fiscali non siano manifestamente incongrue rispetto all’attività prestata dal lavoratore, anche in considerazione dell’effettiva quantità delle prestazioni lavorative in appalto e delle previsioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. (LC)

 

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