Brevi considerazioni di carattere fiscale sul Decreto Cura Italia| Studio Legale Menichetti

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Il DL 18/2020 nel prevedere diverse misure di sostegno economico è intervenuto, altresì, sulle scadenze e sugli obblighi tributari-contributivi

VERSAMENTI (ART. 61). Per i contribuenti che hanno conseguito ricavi e compensi fino a 2 milioni di Euro nel 2019, sono sospesi i versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo. I versamenti interessati dalla sospensione sono quelli dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali ed i premi dell’assicurazione obbligatoria. Per l'effetto della citata sospensione, il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate mensili con prima rata dal mese di maggio. Indipendentemente dal volume d’affari dichiarato nell'annualità precedente, i contribuenti operanti nei settori del turismo, ristorazione, giochi e sport, possono accedere alla su ricordata sospensione. Di particolare interesse si segnala (ART. 62, comma 7) che i professionisti, agenti di commercio e rappresentanti con volume d’affari inferiore a 400.000 Euro possono, previa presentazione di apposita dichiarazione, evitare di subire le ritenute d’acconto in relazione ai ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo (ossia data di entrata in vigore della disposizione in commento) ed il 31 marzo. Lo scopo di tale agevolazione risiede nella volontà di concedere maggiore liquidità: le ritenute non operate dovranno essere versate entro il 31 maggio o in 5 rate mensili, con prima rata scadente il mese di maggio. È stata, inoltre, prevista (ART. 68) una sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione contenuti nelle cartelle di pagamento, negli avvisi di accertamento esecutivi di Agenzia Entrate, Dogane e Inps, ingiunzioni degli Enti locali. In tal caso, i versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. Per tutti coloro che hanno optato per la “rottamazione-ter”, la rata in scadenza (28 febbraio 2020) è prorogata al 31 maggio 2020. Analogamente dicasi per la rata del versamento dei ruoli “saldo e stralcio”: la scadenza il 31 marzo 2020 è differita al 31 maggio 2020. Si segnala che tutti i versamenti - fiscali e contributivi - eventualmente effettuati non saranno rimborsabili.

ADEMPIMENTI. In relazione agli adempimenti fiscali (ART. 62) - diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale- in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio, è stato disposto il differimento al 30 giugno 2020. Le certificazioni uniche (CU) devono essere in ogni caso inviate entro il 31 marzo 2020.

AGENZIA DELLE ENTRATE (ART. 67). L'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso dell'Agenzia delle Entrate è sospesa dall’8 marzo al 31 maggio. Per lo stesso periodo temporale sono sospesi i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e, comunque, quelle di consulenza fiscale. Tuttavia, e qui si invita a porre molta attenzione, è stata disposta una proroga biennale circa il potere di decadenza degli Uffici (ART. 67, ultimo comma).

SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIALI. Infine (ART. 83) per quanto concerne l’attività giudiziale - nel periodo temporale dall'8 marzo al 15 aprile - tutte le udienze che non abbiano il carattere dell'urgenza sono sospese e rinviate d’ufficio ad un periodo successivo, come pure è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (notifica ricorsi, impugnazioni, presentazione memorie, ecc.). (CL)

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