Cade il tabù dei testi citati dal lavoratore sempre credibili e dei testi citati dal datore di lavoro sempre inattendibili| Studio Legale Menichetti

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La fattispecie

Il ricorrente ha lavorato per alcuni anni alle dipendenze di una cooperativa che gestisce la logistica del magazzino di una Società della grande distribuzione.

Il dipendente della cooperativa chiede in giudizio l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società appaltante affermando che sarebbe stata meramente formale l’assunzione da parte della cooperativa, posto che la stessa si sarebbe limitata ad assumerlo e a pagare la retribuzione, mentre le direttive circa lo svolgimento della prestazione venivano impartite da dipendenti della Società della grande distribuzione.

Il contenzioso

In corso di causa venivano sentiti, come emerge dalla sentenza, i testi citati dal lavoratore e i testi citati dalla Società convenuta in giudizio. Come accade frequentemente, i testi delle due parti fornivano versioni molto differenziate delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e, in particolare, sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, secondo i testi citati dal lavoratore, veniva eterodeterminata dalla Società appaltante e non dalla cooperativa.

La sentenza

Il Giudice del Tribunale di Verona ha compiuto una attenta valutazione circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in corso di causa.

L’elemento di novità della sentenza è costituita dal fatto che il Magistrato del Lavoro non si è limitato a ritenere aprioristicamente non attendibili i testi di parte datoriale (i quali frequentemente vengono automaticamente additati come poco “genuini” a fronte dell’ipotetico timore reverenziale che nutrirebbero nei confronti della società per cui lavorano) ma ha soppesato con attenzione anche la credibilità dei testi citati dal lavoratore che ha agito in giudizio.

All’esito di questa attenta valutazione, i testi citati dal dipendente non sono stati ritenuti credibili in quanto trattasi di testimoni per cui sono stati accertati “motivi di astio e livore” nei confronti della Società convenuta in giudizio in quanto coinvolti recentemente sia in un contenzioso giudiziario che li ha visti soccombenti nei confronti della Società appaltante sia in un procedimento penale per reati di violenza privata e diffamazione attivato da una denuncia della medesima Società. (OC)

Sentenza del Tribunale di Verona del 26.9.2022 n. 337

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