Contratto a termine assistito: quale controllo dell’itl| Studio Legale Menichetti

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L’Istituto Nazionale del Lavoro ha emanato una nuova nota sul tema

Cos’è il contratto a termine assistito. Il contratto a termine assistito è l’ulteriore contratto a tempo determinato (della durata massima di 12 mesi) che può essere stipulato avanti all’ITL, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/201,5 una volta raggiunto il massimale di durata previsto dalla legge (24 mesi) o dalla contrattazione collettiva (che può prevedere una durata maggiore) per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
E’ possibile stipulare un solo contratto a termine assistito. Qualora stipulato per una meno di 12 mesi, il contratto non potrà essere prorogato né rinnovato. Qualora proseguisse di fatto dopo la scadenza prevista, il rapporto di lavoro a termine si trasformerebbe a tempo indeterminato a partire dalla data della stipulazione.
La stessa conseguenza è prevista per il caso di mancato rispetto della procedura, che dovrà quindi essere scrupolosamente seguita.

La nota dell’INL. L’Istituto Nazionale del Lavoro, con la sua nota n. 8120 del 17 settembre 2019, ha spiegato il tipo di controllo che il funzionario dell’Ispettorato deve fare sulla motivazione addotta dal datore di lavoro per stipulare l’ulteriore contratto a tempo determinato. Il funzionario, nel verificare la sussistenza della comune volontà delle parti di stipulare il contratto in questione, non potrà entrare nel merito della motivazione esposta nel contratto, ma dovrà limitarsi alla verifica della completezza e della correttezza formale del contenuto del contratto.
Il funzionario incaricato dovrà quindi verificare: a) che non sia intervenuto tra le parti un precedente contratto a termine assistito; b) che sia stato rispettato il lasso di tempo di 10 giorni (20 nel caso di contratto superiore ai sei mesi) tra la fine del precedente rapporto a tempo determinato e l’inizio del nuovo contratto a termine assistito; c) che la durata massima del contratto stipulando non superi i 12 mesi; d) l’enunciazione di una delle causali ammesse: sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività lavorativa; necessità di sostituzione di altri lavoratori; oppure sussistenza di incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività lavorativa consueta. (LC)

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