LICENZIAMENTI DEI DIRIGENTI
BISOGNA RISPETTARE I TERMINI DI IMPUGNAZIONE EX ART. 6 L. 604/66
Così almeno secondo il Tribunale di Milano
L’orientamento della Suprema Corte ha sempre escluso l’applicabilità ai dirigenti dei termini decadenziali (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni dalla predetta impugnazione per il radicamento della causa) previsti dall’art. 6 della legge 604/66, recentemente modificato prima dalla legge 183/2010 (Collegato lavoro) e poi dalla legge 92/2012 (Riforma Fornero).
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Milano.
Con varie sentenze (si segnala da ultima la n. 2797 del 9 luglio 2013), i giudici meneghini hanno infatti deciso che anche i dirigenti licenziati debbano impugnare il recesso datoriale nei termini in questione.
Ciò in quanto, se è vero che l’art. 10 della legge 604/66 esclude i dirigenti dall’applicabilità dell’art. 6, è anche vero che l’art. 32, comma 2 della legge 183/2010 ha esteso l’applicabilità del doppio termine decadenziale “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.