Definitivamente approvato il c.d. DECRETO DIGNITA’: ecco le novità in materia di lavoro| Studio Legale Menichetti

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DEFINITIVAMENTE APPROVATO IL C.D. DECRETO DIGNITA’: ECCO LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Essendo stato definitivamente approvato dal Senato il c.d. decreto dignità, che verrà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riteniamo di fare cosa gradita precisando qui di seguito, oltre agli aspetti già a suo tempo evidenziati a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge, le ulteriori novità del testo introdotte durante l’iter parlamentare, così da permettere un utilizzo per quanto possibile ponderato delle nuove norme.

Di seguito riportiamo quindi tutti gli aspetti, a nostro avviso, di potenziale interesse in materia di diritto del lavoro.

Contratto a tempo determinato.

Confermate le modifiche introdotte da decreto dignità per quanto concerne:

a) limite di 12 mesi per contratto acausale;
b) necessità di causali per contratti di durata, anche per l’effetto di proroghe, superiore a 12 mesi e in ogni caso di rinnovo;
c) durata massima di 24 mesi;
d) massimo n. 4 proroghe.
Non è stata apportata alcuna modifica significativa per quanto riguarda le causali che sono quindi rimaste quelle di cui al decreto legge (in particolare non è stata introdotta la causale relativa ai picchi di attività come si auspicava).

Contratto di somministrazione a tempo determinato.

Valgono le medesime regole previste per i contratti a termine ad eccezione di:
a) stop and go --> Novità dell’attuale testo della legge di conversione che porta ad escludere la necessità di effettuare lo stop & go anche tra contratto di somministrazione a tempo determinato e contratto a termine (e viceversa);
b) diritto di precedenza;
c) limiti quantitativi previsti per il contratto a termine.

Novità:
L’attuale testo della legge di conversione prevede inoltre:

- l’introduzione di un limite legale per il ricorso a contratto a termine + contratto di somministrazione, salvo che il CCNL applicato disponga diversamente;
- in caso di somministrazione fraudolenta, in aggiunta alle sanzioni già esistenti, pena per somministratore e utilizzatore dell'ammenda di 20 € per ciascun lavoratore per ciascun giorno di somministrazione;
- che la disciplina delle causali di cui al contratto a termine si applichi all'utilizzatore.

Disciplina transitoria per i contratti a termine

Novità:
È stata introdotta una disciplina transitoria fino al 31.10.2018 durante la quale “rivive” la disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione e dello stesso decreto dignità. 
Tale disciplina si applica solo a rinnovi e proroghe (di contratti già esistenti) e non ai nuovi contratti a termine per tali intendendosi quelli eventualmente stipulati direttamente con la Società dopo precedenti periodi di somministrazione.
Per le proroghe e i rinnovi di contratti a termine già esistenti stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione e sino al 31.10.2018 valgono quindi le seguenti regole:
- durata massima 36 mesi (comprensiva anche di eventuali periodi in somministrazione);
- n. 5 proroghe;
- non necessità di causali se non ai fini di esenzione dai limiti quantitativi.
I nuovi contratti a termine sono invece soggetti alla disciplina della legge di conversione sopra illustrata.
Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione

Confermato:
- aumento per i lavoratori soggetti al regime delle tutele crescenti dell'indennità da licenziamento ingiustificato stabilità nella misura di due mensilità per ogni anno di servizio da minimo 6 a massimo 36 mensilità;
- aumento dello 0,5 per cento del contributo addizionale per ciascun rinnovo di contratto a termine e di contratto di somministrazione a tempo determinato;

Novità:
- aumento dell'importo oggetto di offerta di conciliazione in caso di licenziamento ingiustificato per collaboratori soggetti al regime delle tutele crescenti da minimo 3 a massimo 27 mensilità;
Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile.

Novità:
- per i lavoratori assunti a tempo indeterminato negli anni 2019 e 2020 che non hanno compiuto 35 anni di età e che non abbiano avuto altri rapporti a tempo indeterminato anche con altri datori di lavoro è riconosciuto:
a) max 36 mesi;
b) esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei contributi inail)
c) nel limite massimo di € 3.000,00 all'anno (ADO).

 

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