Il danno non patrimoniale va comprovato dal lavoratore| Studio Legale Menichetti

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Non spetta automaticamente in caso di infortunio.

Come è noto, a seguito di un infortunio sul lavoro correlato a fatto illecito del datore di lavoro, il dipendente può richiedere, ai sensi dell’art. 2059 c.c., anche il risarcimento dei danni non patrimoniali eventualmente subiti, in tre casi: a) quando sussistano estremi di reato, magari per violazione di norme previste a tutela della sicurezza sul lavoro; b) qualora l’infortunio abbia arrecato grave pregiudizio a diritti inviolabili della persona protetti dalla Costituzione; c) quando sussista altra fattispecie di risarcibilità espressamente prevista da una specifica norma di legge.

Ma detto risarcimento, come ribadito da una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 26996/2018), non spetta automaticamente al lavoratore infortunato, che deve invece richiederlo e comprovarne la sussistenza, con qualsiasi mezzo di prova: in via testimoniale o documentale, ma anche per il tramite di presunzioni semplici (LC).

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