Il nuovo articolo 18| Studio Legale Menichetti

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La bozza di riforma dell'art. 18 Statuto dei lavoratori, siccome resa nota dal Governo il 21 marzo (ma dovrà ora passare al vaglio del Parlamento), prevede, nel caso di licenziamento del lavoratore addetto ad unità produttiva con più di 15 dipendenti (più di 5 per i lavoratori agricoli), tutele diverse a seconda delle varie motivazioni.

Il licenziamento nullo e dettato da ragioni discriminatorie (di dipendente che si sposa o lavoratrice in maternità, per ragioni di razza, religione, sesso, ecc.) comporta il risarcimento del danno (corresponsione di tutte le retribuzioni perse, con un minimo di 5) e la reintegra nel posto di lavoro (in alternativa alla reintegra, il lavoratore licenziato può chiedere 12 mensilità).

Il licenziamento illegittimo (disciplinare o per malattie ripetute ovvero per inidoneità psico fisica del lavoratore) o inefficace (comunicato senza forma scritta) comporta come conseguenza il risarcimento con indennità tra le 15 e le 24 mensilità (senza la reintegra) oppure - quando il lavoratore non ha commesso il fatto o il fatto era soggetto a sanzione conservativa - la reintegra con risarcimento fino a 12 mensilità di retribuzione. Al posto della reintegra, il lavoratore può anche in questo caso, chiedere una indennità di 12 mensilità che si aggiunge alle 12 mensilità del risarcimento.

Nel caso di licenziamento giustificato da ragioni economiche, qualora le predette ragioni non sussistano, il lavoratore potrà ottenere al massimo una indennità ammontante tra le 15 e le 24 mensilità, con esclusione della reintegrazione.

In quest'ultimo caso è previsto che il datore di lavoro comunichi all'Ufficio Territoriale del Lavoro l'intenzione di provvedere al licenziamento e che quest'ultimo ente convochi le parti per un tentativo di conciliazione.

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