Il TFR accantonato è dovuto dal cedente anche se il rapporto di lavoro si risolve dopo la cessione dell'azienda| Studio Legale Menichetti

Magazine

La sentenza n. 19291 del 22.09.2011 della Cassazione Sezione Lavoro è passata un pò inosservata. Eppure è importante in quanto ha confermato, forse definitivamente, il principio secondo il quale il credito del lavoratore al TFR non viene ad esistenza solo al momento della cessazione del rapporto, come affermava un orientamento della Suprema Corte da molto e da molti accreditato, ma sussiste già prima, in corrispondenza con gli accantonamenti che vengono effettuati annualmente.

Pertanto in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 c.c., il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di T.F.R. maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2; invece l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota T.F.R. maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda, è il datore di lavoro cessionario.

Questo è quindi il principio di diritto enunciato dalla sentenza sopra citata "In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 c.c. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla dta del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2. Invece quest'ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d'azienda".

Ruota il dispositivo!