L’assemblea dei lavoratori può essere indetta anche dal singolo componente della RSU| Studio Legale Menichetti

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Se è stato eletto nella lista di un sindacato che abbia stipulato il CCNL o almeno partecipato alle trattative.

In tema di rappresentatività sindacale si segnala la recente sentenza n. 26011/2018 della Suprema Corte, secondo la quale ciascun componente della rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove eletta e sussistente in azienda, può indire assemblee ex art. 20 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessaria la previa delibera della RSU collegialmente considerata.

E’ però necessario che il membro della RSU che indice l’assemblea sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 231 del 2013: abbia cioè sottoscritto contratti collettivi applicabili all’unità produttiva o abbia almeno partecipato alle trattative volte alla loro stipula.

Siamo di fronte ad un orientamento oramai consolidatosi, in quanto già più volte affermato in precedenza dalla Suprema Corte (cfr. Cass.07 luglio 2014, n. 15437; Cass. 24 aprile 2013, n. 10001; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1955; Cass. 1 febbraio 2005, n. 1892; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1307), che ha così interpretato il potere di iniziativa, relativo all’indizione dell’assemblea, siccome previsto dal secondo comma dell’art. 20 Statuto, secondo il quale le assemblee “sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva”.

Essendo oramai pacifico che i titolari del diritto stesso possano essere i componenti delle RSU istituite dall’Accordo interconfederale del 1993, visto che l’art. 4 di tale Accordo stabilisce che gli stessi “subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro apprestate”, l’orientamento della Suprema Corte oggi prevalente parte dalla considerazione secondo la quale prima della istituzione delle RSU era pacifico che le RSA potessero esercitare “singolarmente o congiuntamente”, come del resto recita la norma, il diritto di indire assemblee (vedi: Cass. 3 luglio 1984, n. 3894). Di talché anche i componenti delle RSU subentrati ai dirigenti delle RSA possono indire assemblee, singolarmente o congiuntamente, come previsto dall’art. 20, laddove invece il successivo art. 21 St. Lav. a proposito del referendum, precisa espressamente che questo strumento di consultazione dei lavoratori debba essere indetto da “tutte le rappresentanze sindacali aziendali”: sempre congiuntamente, quindi, e non anche singolarmente, come è invece previsto per l’assemblea.

Del resto, secondo questo orientamento, l’attribuzione del diritto di indizione delle assemblee al solo organo collegiale congiuntamente inteso rischierebbe di impedire l’esercizio del diritto stesso non soltanto ad un sindacato di minoranza, ma anche ad un sindacato di maggioranza relativa, che pur avendo una significativa componente nella RSU, non riuscisse tuttavia a raggiungere la maggioranza assoluta per convocare l’assemblea.
Secondo la Suprema Corte, la tesi secondo la quale solo la RSU collegialmente intesa potrebbe indire assemblee in azienda comporterebbe dunque l’introduzione di un requisito troppo selettivo, che non trova alcun riscontro nei testi normativi e che, di fatto, verrebbe a vanificare e svuotare il diritto previsto dall’art. 20 dello Statuto. Almeno nelle aziende nelle quali la RSU è presente (LC).

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