La procedura conciliativa ex art. 6 d. lgs. 23/2015 può concludersi anche oltre il termine di 60 giorni dal licenziamento| Studio Legale Menichetti

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Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla procedura conciliativa prevista dalla disciplina dei licenziamenti a tutele crescenti

Come è noto, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015, in caso di licenziamento di dipendente a tempo indeterminato assunto in regime di tutele crescenti, il datore di lavoro può tentare di evitare il giudizio offrendo al lavoratore, entro il termine di 60 giorni previsto per la impugnazione stragiudiziale del licenziamento e in una delle sedi giudiziali o stragiudiziali previste dall’art. 2113 del codice civile, un importo di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione da parte del lavoratore dell'importo offerto (che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettabile a contribuzione previdenziale) comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota numero 148 del 10 gennaio 2020 ha chiarito come la procedura conciliativa in questione possa definirsi, con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione, anche oltre i 60 giorni di cui sopra. Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è sufficiente che entro il predetto termine il datore di lavoro abbia fatto pervenire al lavoratore la sua proposta con gli estremi dell’assegno circolare e la contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.
La formalizzazione dell’accordo e la effettiva consegna dell’assegno circolare possono invece avvenire anche in tempi successivi. (LC)

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