Legge di bilancio e mondo del lavoro| Studio Legale Menichetti

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Gli interventi giuslavoristici di maggior interesse della nuova Legge di Bilancio

A) Confermati anche per il 2019 e il 2020 gli sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, giovani che abbiano compiuto i 35 anni o, se di età superiore, che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Le unità produttive dove si effettuano le assunzioni devono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Non incide sul bonus sia la sede legale dell’impresa, che il luogo di residenza del lavoratore interessato.

Con il comma 247 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), il Legislatore ha prorogato a tutto il 2019 (ma anche al 2020) il c.d. “Bonus Sud” già in vigore nello scorso anno per effetto della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017).
Il beneficio viene disposto in favore di tutti i datori di lavoro privati che assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nel corso del 2019 (e se il Decreto lo prevederà, da subito, anche nel 2020) soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni (ossia che, al momento della effettiva instaurazione del rapporto non abbiano superato la soglia dei 34 anni e 364 giorni) o, se di età superiore, che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Gli “over 35” sono considerati lavoratori svantaggiati se negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o, se nello stesso periodo, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 del D.P.R. n. 917/1986. Come precisato dalla circolare INPS n. 49/2018, non ci si riferisce alla regolarità del rapporto di lavoro subordinato ma alla sua durata o, per il lavoro autonomo o parasubordinato, al limite reddituale di 4.800 euro. Le unità produttive dei datori di lavoro che effettuano le assunzioni debbono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, non incidendo sul “bonus” sia la sede legale dell’impresa che il luogo di residenza del lavoratore interessato, i quali possono ben trovarsi fuori da tali territori.
Il beneficio, sotto forma di sgravio contributivo, per i lavoratori che saranno assunti secondo le previsioni contenute nell’art. 1 bis del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018, raggiunge il limite massimo, nei 12 mesi di riferimento dell’agevolazione, che è rappresentato dal tetto degli 8.060 euro, già in essere con la legge n. 190/2014: esso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni, limitatamente al periodo di applicazione (un anno dalla assunzione). Qualora l’assunzione avvenga a tempo parziale il beneficio subirà una riduzione “pro-quota”. Se, dopo la costituzione del rapporto di lavoro il dipendente viene trasferito presso un’altra unità produttiva ubicata “fuori” dalle Regioni sopra citate, l’agevolazione cesserà a partire dal mese successivo a quello nel quale è avvenuto il trasferimento. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile, applicando i criteri già forniti dall’Istituto con la circolare n. 49/2018, è pari a 671,66 euro mentre, per i rapporti instaurati o risolti durante il mese, il tetto massimo va riproporzionato sulla base di 21,66 euro (euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione.

B) Rafforzata l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e inasprite le sanzioni per i datori di lavoro non in regola. Dal 1° gennaio 2019, infatti, sono aumentate del 20% le sanzioni per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, per la mancata comunicazione del distacco transnazionale, per la somministrazione irregolare di lavoro e in caso di inosservanza delle norme sull’orario di lavoro. Le maggiorazioni sono raddoppiate se il datore di lavoro è recidivo.

Con il comma 445 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, vengono raccolte, all’interno di un’unica norma, una serie di novità il cui obiettivo principale è, da un lato, quello di rafforzare l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni periferiche e, dall’altro, di aumentare gli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi del datore di lavoro ritenuti particolarmente ricorrenti.
A partire dal 1° gennaio 2019 vengono aumentati del 20%:
a) gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui parla l’art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002. Ciò significa che: le somme previste da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, salgono, rispettivamente, a 1.800 ed a 10.800; il “quantum” per lavoro nero da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo è compreso tra 3.600 euro e 21.600 euro (prima era, rispettivamente, di 3.000 e di 18.000) e il lavoro nero oltre tale ultima soglia viene sanzionato da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era da 6.000 a 36.000 euro). Resta salvo il principio secondo il quale, in presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori non in attività lavorativa le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.
b) gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall’art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (qui ci si riferisce sia alla somministrazione che, soprattutto, agli appalti privi dei requisiti ex art. 29, comma 1 ed ai distacchi illeciti ex art. 30 ove le sanzioni sono le stesse della somministrazione illecita). L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, fatta eccezione della utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l’arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro. Stesso discorso va fatto per l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di personale ove gli illeciti vengono sanzionati con una somma compresa tra 900 e 4.500 euro o, se senza lucro, con un importo tra 300 e 1.500 euro.
c) gli importi dovuti per le violazioni ex art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016. Qui il Legislatore ha rivolto le proprie attenzioni al “distacco transnazionale” portando la sanzione amministrativa ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000 euro per chi circola, su strada, senza la documentazione richiesta (commi 1-bis, 1-.ter e 1, quater dell’art. 10, ad esempio, contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.). Viene maggiorata anche la sanzione relativa alle ipotesi relative alla conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti (art. 10, comma 3 e 4): gli importi, ora, sono rispettivamente da 600 a 3.600 euro e da 2.400 a 7.200 euro.
d) gli importi dovuti per le violazioni colpite dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.L.gs. n. 66/2003. Qui, il Legislatore, dopo aver scelto, in passato, il sistema delle sanzioni “a fasce”, rapportato al numero dei lavoratori coinvolti ed al numero delle violazioni, ha puntato l’attenzione sulla durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e sui riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni). Gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione si incrementa e sale ad un importo compreso tra 480 e 1.800 euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro. La violazione del precetto relativo alle ferie annuali (art. 10, comma 1) viene punita con un importo compreso tra 120 e 720 euro. Anche qui ci sono maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro), o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta). Viene aumentata anche la sanzione relativa al mancato riposo giornaliero (da 60 a 180 euro): tali importi salgono se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte (da 360 a 1.200 euro), o a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte (da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta). Va peraltro ricordato che tutti gli importi sopra citati, ad eccezione di quello relativo alla violazione del precetto sulle ferie annuali, vanno raddoppiati per effetto di quanto previsto nel decreto legge n. 145/2013, convertito con modificazioni nella legge 9/2014.
Sempre, a partire dalla stessa data, ossia dal 1° gennaio 2019, aumentano del 10%:
- gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008.
L’aumento degli importi nella misura del 20% è, altresì, previsto:
- per le violazioni di altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuate dal Ministro del Lavoro, con proprio Decreto. Sarà interessante verificare su quali comportamenti elusivi si punterà l’attenzione del titolare del Dicastero. Ovviamente, si ha motivo di ritenere che per tali sanzioni l’aumento non scatti dal 1° gennaio 2019, ma da quando il provvedimento amministrativo sarà emanato.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario (andrà chiarito, in via amministrativa, se ci si riferisce al trasgressore o all’impresa) di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Qui il Legislatore, che ha usato un termine “atecnico”, non sembra riferirsi all’art. 8-bis della legge n. 638/1981 in tema di recidiva accontentandosi, soltanto di richiamare il fatto che, nel triennio antecedente, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative, senza specificare (come sarebbe stato giusto ed opportuno) che la maggiorazione scatta in presenza di una avvenuta definizione delle stesse in via amministrativa o giudiziaria.

C) Al datore di lavoro che attiva un progetto di reinserimento spetta il rimborso del 60% della retribuzione erogata al lavoratore con disabilità da lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa prestare l’attività lavorativa.

E’ quanto prevede la legge di bilancio 2019. Il rimborso spetta dal momento della disponibilità formale del lavoratore a partecipare al progetto fino alla sua completa realizzazione, per un massimo di un anno. Novità sono previste anche sui certificati medici elettronici e per l’assicurazione INAIL delle casalinghe. Da molti anni l’INAIL evidenzia importanti avanzi di cassa e molto spesso avanzi patrimoniali, anche considerando la gestione assistenziale agricoltura. In virtù di questi avanzi di cassa il legislatore dell’epoca, attraverso la legge n. 147/2013, ha dato il via alla revisione delle tariffe dei premi INAIL. In relazione alla revisione, a partire dall’anno 2014, è stato previsto un abbattimento dei premi e contributi, riferito a tutte le gestioni assicurative sempre in attesa dell’emanazione della nuova tariffa. La legge di bilancio 2019 prevede lo spostamento dei termini dell’autoliquidazione del premio di regolazione 2018 e di rata 2019 motivando la necessità di tempi tecnici utili all’emanazione delle nuove tariffe dei premi INAIL. Oltre allo spostamento dei termini relativi all’autoliquidazione, la legge di bilancio 2019 prevede il reperimento di fondi destinati al finanziamento dei minori introiti previsti per l’attuazione della nuova tariffa che, dati gli avanzi di cassa, dovrebbe essere necessariamente meno onerosa della precedente.

D) Taglio drastico delle risorse stanziate per gli incentivi alle imprese che stipulano contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

È quanto prevede la legge di bilancio 2019. Tra questi tagli, la disapplicazione del contributo di licenziamento e la riduzione delle aliquote di contribuzione previdenziale poste a carico del datore di lavoro. Fra le altre novità, la legge di bilancio 2019 proroga e rimodula gli incentivi per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il comma 153 dell’articolo 1 prevede infatti la seguente variazione della dotazione finanziaria di copertura degli incentivi previsti per il rilancio dell’apprendistato di primo livello:
Legge di Bilancio 2018 Legge di Bilancio 2019
2018 5 milioni 5 milioni
2019 15,8 milioni 5 milioni
2020 22 milioni 5 milioni
2021 e anni successivi ---- 5 milioni

E) Bonus occupazionale. Le imprese che, nel 2019, assumeranno giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca potranno contare sul nuovo Bonus occupazionale per giovani eccellenze. L’agevolazione prevede lo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, entro il limite massimo di 8 mila euro per ogni assunzione effettuata. La durata è di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione, che comunque deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2019.

Si tratta di uno sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2019 di giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca.
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati, di conseguenza spetta anche ai soggetti che non rivestono la natura di impresa con esclusione della pubblica amministrazione. A tal fine, si ritiene possano essere utili i chiarimenti forniti a tal proposito dall’INPS con la circolare n. 178/2015 che individua il perimetro di applicazione di benefici destinati ai datori di lavoro privati.
Il beneficio, in dettaglio, è previsto a favore dei datori di lavoro privati che effettuano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 assunzioni a tempo indeterminato ovvero nel caso di trasformazione, nel medesimo periodo, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
I requisiti dei lavoratori assunti che consentono la maturazione del beneficio sono i seguenti:
a) possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
Dunque, un duplice requisito temporale: il primo relativo al periodo in cui l’assunzione deve essere effettuata, il secondo che riguarda quello relativo al conseguimento del titolo richiesto.
Ovvero, assunzione nel 2019 e titolo conseguito dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
A tali condizioni si aggiunge anche quello anagrafico: il titolo di studio deve essere stato conseguito prima del compimento dei 30 anni per i laureati magistrali, 34 anni in caso di possesso del dottorato di ricerca.
Il titolo potrà essere stato conseguito anche presso università telematiche.
La misura dell’incentivo è pari allo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, entro il limite massimo di 8 mila euro per ogni assunzione effettuata.
La durata è di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione, che comunque deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2019.
Lo sgravio spetta per i contratti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale: in questa ipotesi, il massimale annuo di 8 mila euro deve essere proporzionalmente ridotto.
L’agevolazione si applica anche agli accordi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della trasformazione. Tale ipotesi potrà essere utile nel caso di un giovane non ancora in possesso del titolo di studio richiesto al momento di assunzione e che lo avesse conseguito successivamente entro il 30 giugno 2019; in tal caso, la trasformazione potrà per l’appunto consentire di fruire dell’agevolazione.
L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere alle assunzioni o trasformazioni agevolate.
E’ altresì prevista un’ipotesi di decadenza qualora il datore di lavoro proceda al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus occupazionale giovani eccellenze o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la predetta agevolazione.
L’ipotesi di decadenza opera qualora il licenziamento venga effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione agevolata e determina la revoca dell’agevolazione nonché il recupero dello sgravio già fruito precedentemente.
Qualora il giovane venga assunto con le agevolazioni ma lo sgravio non sia stato fruito interamente, una eventuale assunzione da parte di un successivo datore di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 potrà consentire la fruizione per il periodo residuo utile. L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, previsti dalla disciplina nazionale e regionale. La fruizione dello sgravio è subordinata alla pubblicazione di una apposita circolare INPS nella quale saranno stabilite le modalità di fruizione dell'esonero. (ADO)

 

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