Licenziamenti: aumenta la discrezionalità dei giudici| Studio Legale Menichetti

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Il parametro del risarcimento non coinciderà più solo con la anzianità lavorativa

“La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane”.

Sin qui il comunicato dell’Ufficio stampa della Corte Costituzionale del 26 settembre 2018.

L’intervento della Consulta concerne dunque il criterio per determinare l’indennizzo risarcitorio da riconoscere, nel caso di licenziamento ingiustificato, ai lavoratori in regime di tutele crescenti, in quanto assunti a tempo indeterminato dopo la data del 7 marzo 2015.

Il combinato disposto degli articoli del Jobs Act e del cd. Decreto dignità, siccome sopra citati, prevede, come è noto, una indennità risarcitoria che può variare tra un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità, ma è comunque da quantificarsi in due mensilità per ogni anno di servizio (detti importi vanno però dimezzati per le aziende che hanno fino a 15 dipendenti).

Il parametro della anzianità di servizio, individuato dal Legislatore come unico criterio per la quantificazione dell’indennizzo in questione è stato però ritenuto costituzionalmente incongruo dalla Consulta.

In attesa delle motivazioni, sulla base delle osservazioni contenute nella ordinanza di rimessione del Tribunale del lavoro di Roma, peraltro accolta solo parzialmente, possiamo senz’altro ipotizzare che, per la Corte Costituzionale, l’indennizzo in misura fissa non consenta al giudice di valutare in concreto il pregiudizio sofferto. Fermi restando i minimi ed i massimi stabiliti per legge, i magistrati del lavoro potranno ora utilizzare, assieme al criterio dell’anzianità di servizio, anche altri parametri, quali l’età del lavoratore, la situazione personale e familiare, le modalità e/o motivazioni del recesso.

La conseguenza di questo intervento della Consulta sarà comunque una maggiore discrezionalità del giudice nella quantificazione del danno. (LC)

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