Licenziamenti collettivi: diverse sentenze per il medesimo criterio di scelta| Studio Legale Menichetti

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Negli ultimi mLicenziamenti collettivi: diverse sentenze per il medesimo criterio di sceltaesi dell’anno 2016 una grande azienda italiana, che eroga servizi di call center, ha posto in essere una procedura di licenziamento collettivo, che ha riguardato i dipendenti delle sedi di Roma e Napoli, giudicate economicamente non più redditizie.

Le organizzazioni sindacali hanno convenuto sulla correttezza dei criteri di scelta adottati dalla datrice di lavoro, nonché sul rispetto da parte di quest’ultima delle garanzie sostanziali e procedurali previste dalla legge 223/1991, ma le rappresentanze sindacali unitarie della unità produttiva di Roma non hanno sottoscritto l’accordo e oltre 1500 lavoratori hanno impugnato i licenziamenti, contestando la decisione della ex datrice di lavoro di limitare la scelta del personale da licenziare al solo ambito della sede della capitale, senza considerare le altre, senza cioè far riferimento all’intera organizzazione aziendale.

Solo uno dei giudici del Tribunale di Roma chiamati a giudicare sulle cause promosse dai lavoratori ha dato ragione a questi ultimi, annullando i provvedimenti di licenziamento e condannando la società a reintegrare i dipendenti, sul presupposto che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati su tutte le unità produttive e che la restrizione a una sola sede non fosse giustificata da comprovate esigenze tecnico-produttive, ben potendo il personale interessato essere spostato da una sede all’altra.

La decisione in questione, peraltro prontamente impugnata dall’Azienda, è supportata da un minoritario orientamento di legittimità (si veda per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2015, n. 19457), ma è diametralmente opposta, nelle conclusioni, ai provvedimenti degli altri giudici romani ai quali erano stati assegnati i ricorsi dei lavoratori licenziati, a loro volta supportati da un consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a tale unità sulla base di oggettive esigenze aziendali e qualora il datore di lavoro abbia indicato nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge 223/1991 le ragioni tecnico-organizzative di detta limitazione, trovando peraltro l’accordo del sindacato sulle predette prospettazioni (si veda, per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 07/07/2015, n. 13953).

Siamo, quindi, in presenza di un contrasto giurisprudenziale che potrebbe essere prossimamente composto dallo stesso Tribunale di Roma in sede di opposizione o addirittura, in un futuro meno vicino, dalla Suprema Corte di Cassazione (LC).

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