Nella attuale situazione di emergenza coronavirus anche gli obblighi contrattuali tra privati possono essere rinviati| Studio Legale Menichetti

Magazine

Ma solo in casi determinati e per forza maggiore.  La Camera di Commercio può rilasciare una attestazione per le aziende che contraggono con l’estero

Come è noto, i recenti provvedimenti volti a far fronte all’emergenza Covid 19 hanno previsto opportuni rinvii degli assolvimenti agli obblighi contributivi e fiscali, pure con sospensioni dei termini di pagamento e degli avvisi bonari.

Ma anche gli adempimenti contrattuali tra persone fisiche o con aziende private possono in taluni casi essere rinviati; non in forza di provvedimenti legislativi o ammnistrativi, bensì grazie all’antico istituto della forza maggiore, coincidente con una situazione naturale (alluvione, terremoto e altra calamità) o umana (guerra, sommossa, provvedimento governativo) straordinaria e imprevedibile che abbia impedito o ritardato l’adempimento di una prestazione contrattuale.

In questi casi può essere invocata l’impossibilità temporanea o definitiva dell’obbligazione evocata dall’art. 1256 del codice civile.

Quando l’impossibilità è temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo. E qualora, a causa dell’evento o della situazione di forza maggiore, la prestazione diventi addirittura impossibile per il debitore o non più di interesse per il creditore, l’obbligazione contrattuale può estinguersi definitivamente, senza conseguenze di natura risarcitoria a carico della parte inadempiente.

Nel caso di specie è indubbio che la pandemia in corso, quando impedisca l’effettuazione di un servizio, la produzione e/o la consegna della cosa oggetto di un negozio, possa comportare una impossibilità sopravvenuta della prestazione, ricorrendo al contempo ambedue i casi che possono configurare la forza maggiore: l’evento naturale, coincidente con la crisi epidemiologica in corso; ed anche l’evento umano, o meglio il factum principis, ravvisabile nei ben noti provvedimenti di carattere legislativo e  amministrativo volti a contenere i contagi con prescrizioni comportamentali e divieti che ben possono rendere impossibili le prestazioni contrattuali indipendentemente dalla volontà degli obbligati.

Il Ministero dello sviluppo economico, in data 26 marzo 2020, ha a questo riguardo inviato alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura una comunicazione con la quale le autorizza a rilasciare, su richiesta delle imprese interessate, dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.

La necessità di questa iniziativa ministeriale, volta a specificamente tutelare le imprese coinvolte in rapporti negoziali con clienti stranieri, scaturisce dalla presenza in molti contratti di fornitura stipulati con l’estero di clausole che prevedono la necessità di produrre una specifica attestazione per poter invocare la forza maggiore e poter giustificare inadempimento delle obbligazioni.

Una attestazione ufficiale di tal fatta non è prevista a favore di aziende con contraenti connazionali. Ma, per quanto sopra detto, non appare affatto necessaria laddove la forza maggiore effettivamente sussista e possa essere ricondotta alla presente emergenza epidemiologica, la cui esistenza è del resto già confermata e attestata dalla dichiarazione di pandemia avvenuta in data 11 marzo u.s. ad opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie alla quale la “certificazione” della Camera di commercio potrebbe forse essere considerata ultronea e non necessaria (ma è pur vero che repetita iuvant), anche per i contraenti esteri. (LC)

 

 

Ruota il dispositivo!