Nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto determinato da assenza dovuta a malattia da Covid-19| Studio Legale Menichetti

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Di recente, sono emerse nel panorama giurisprudenziale le prime pronunce di merito sul tema della legittimità o meno del licenziamento per superamento del periodo di comporto determinato da periodi di assenza dal lavoro dovuti alla riscontrata positività del dipendente all’infezione da Covid-19.

In particolare, il Tribunale di Asti, con sentenza del 5.1.2022, ed il Tribunale di Palmi, con pronuncia del 13.1.2022, hanno dichiarato la nullità degli impugnati licenziamenti per superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c., per aver computato il datore di lavoro, ai fini del predetto periodo, anche alcune delle assenze dei lavoratori licenziati dovute alla riscontrata loro positività all’infezione da Covid-19.

Con la proclamazione dello stato di emergenza pandemica da Covid-19, invero, la disciplina del diritto alla conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 2110, c. 2, c.c. e la correlata determinazione del periodo di comporto sono state interessate dalla norma di cui all’art. 26, c. 1, D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, il quale ha previsto che, in presenza di una serie di misure volte al contenimento della diffusione del virus, “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva […] dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

Tale disposizione, invero, fa espressamente riferimento alle ipotesi di quarantena con sorveglianza attiva o precauzionale e di permanenza domiciliare fiduciaria.

Per tale ragione, nel difendersi in causa, i datori di lavoro deducevano la legittimità dei licenziamenti intimati, sulla base del fatto che la norma in parola dovesse applicarsi restrittivamente ai soli casi in essa contemplati e non anche alle ipotesi in cui i lavoratori fossero stati assenti dal lavoro per aver contratto l’infezione da Covid-19.

In senso contrario, si sono pronunciati i due succitati Tribunali che, accogliendo l’impugnazione dei licenziamenti sottoposti al loro vaglio, hanno ritenuto, invece, la non computabilità nel periodo di comporto delle assenze dal lavoro determinate dalla riscontrata positività del dipendente al virus Covid-19, precisando, in particolare, il giudice di Asti, che “del resto, la ratio della norma è quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’assenza dal lavoro che sia riconducibile causalmente alle misure di prevenzione e di contenimento previste dal legislatore e assunte con provvedimento dalle autorità al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19, in tutte le ipotesi di possibile o acclarato contagio dal virus e a prescindere dallo stato di malattia, che – come ormai noto – può coesistere o meno con il contagio (caso dei positivi asintomatici). Invero, anche in caso di contagio con malattia, ciò che contraddistingue la malattia da Covid-19 dalle altre malattie è l’impossibilità, imposta autoritativamente, per il lavoratore di rendere la prestazione lavorativa e per il datore di lavoro di riceverla per i tempi normativamente e amministrativamente previsti, tempi che – ancora una volta – prescindono dall’evoluzione della malattia ma dipendono dalla mera positività o meno al virus”. (EB)

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