Obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni e rapporti di lavoro| Studio Legale Menichetti

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Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2021 ha imposto l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini (italiani, comunitari o stranieri) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano in possesso di eventuale certificazione, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, attestante un accertato pericolo per la salute in caso di vaccinazione, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche.

Gli ultracinquantenni sono quindi tenuti a vaccinarsi entro il primo febbraio 2022, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa.
Gli inottemperanti a detto obbligo rischiano una multa di 100 euro una tantum.

Di conseguenza e coerentemente, il decreto legge in questione, per ciò che concerne il mondo del lavoro, ha stabilito che, a partire dal 15 febbraio e fino al prossimo 15 giugno, tutti i lavoratori over 50, a prescindere dalla nazionalità, dalle mansioni e dal settore nel quale operano, essendo soggetti all’obbligo di vaccinarsi (entro il primo febbraio, come tutti gli altri ultracinquantenni), non potranno accedere al proprio luogo di lavoro senza essere muniti di green pass rafforzato.

I lavoratori privi di detta certificazione verranno considerati assenti ingiustificati e, dopo 5 giorni di assenza, potranno essere sospesi senza retribuzione (per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile fino al 31 marzo 2022) e anche sostituiti con diritto alla conservazione del posto.

I lavoratori fragili che hanno compiuto 50 anni ma non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute accertati e documentati potranno essere adibiti “a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio”.

La sanzione amministrativa per le violazioni potrà consistere in una somma compresa tra i 600 e i 1.500 euro.

Il personale delegato al controllo dei dipendenti, che non ottemperasse al suo compito potrà a sua volta incorrere in una multa che va dai 400 a 1.000 euro.

Analoghe sanzioni sono previste per gli avventori privi di green pass di bar, ristoranti e luoghi di spettacolo. I locali che non effettueranno i dovuti controlli, dopo tre sanzioni, potranno essere chiusi d’autorità fino a 10 giorni.

Il decreto legge non prevede alcunché in materia di smart working, che può essere svolto anche durante il periodo di quarantena e viene comunque caldeggiato dalla circolare dei ministri della finzione pubblica e del lavoro emanata il 5 gennaio u.s.. (LC – OC)

 

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