Omissione contributiva e licenziamento illegittimo| Studio Legale Menichetti

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SOLO NEL CASO DI LICENZIAMENTO DICHIARATO NULLO O INEFFICACE SCATTANO LE SANZIONI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA.

Dette sanzioni non scattano invece nel caso di licenziamento dichiarato privo di giusta causa o giustificato motivo 

Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, hanno stabilito che anche in relazione ai licenziamenti dichiarati nulli o inefficaci prima della Riforma Fornero (legge 28 giugno 2012 n. 92), vi sia la sussistenza dell’obbligo di pagamento delle sanzioni civili connesse all'omissione contributiva, siccome previste dall’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il periodo intercorso fra il licenziamento e la effettiva reintegra del lavoratore.

Ricordiamo che il licenziamento è nullo quando affetto da vizio di forma, è discriminatorio, ritorsivo o disposto in violazione di disposizioni di legge quali quelle che tutelano la lavoratrice in gravidanza.

Tipico caso di recesso inefficace è invece il licenziamento orale.

I licenziamenti dichiarati nulli o inefficaci sono da distinguersi da quelli privi di giusta causa o di giustificato motivo, per i quali il Giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto: a questi ultimi non si doveva infatti applicare, anche nella vigenza della normativa pre-Fornero, il regime delle sanzioni civili di cui al sopra citato art. 116.

Per ciò che riguarda la disciplina contributiva in caso di licenziamento, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno dunque sostanzialmente individuato un continuum normativo, nonostante la diversità dei testi di legge, tra la disciplina prevista dalla Riforma Fornero e quella precedente, non consentendo di ravvisare una vera e propria omissione contributiva, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste, se non nel caso di recesso datoriale nullo o inefficace.

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