Premio di produttività. Quando il datore di lavoro non stabilisce gli obiettivi da raggiungere| Studio Legale Menichetti

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Di regola i contratti collettivi, nell’istituire il premio di produttività, ne individuano i criteri per la quantificazione e spettanza, o li demandando alla contrattazione aziendale.

Ma è anche possibile che la contrattazione collettiva affidi al datore di lavoro il compito di individuare gli obiettivi al conseguimento dei quali scatta a favore dei lavoratori il diritto al relativo premio.

Se l’imprenditore omette di fissare e comunicare i predetti obiettivi, rendendosi così inadempiente ad una obbligazione contrattuale, il lavoratore può chiedere la corresponsione dell’emolumento variabile in sede giudiziale, ma avrà l’onere di dedurre e provare il raggiungimento degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) avrebbero dovuto essere ragionevolmente stabiliti dal datore di lavoro, in un’ottica di continuità con quelli fissati in precedenza e con riferimento alla situazione del mercato nonché alle potenzialità reddituali dell’azienda.

In questo senso, onerando il lavoratore creditore di un onus probandi non molto agevole, si è espressa la Corte d’appello di Milano con sentenza n. 172/2017 (LC).

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