Prorogato dal c.d. “Decreto Riaperture” il lavoro agile semplificato| Studio Legale Menichetti

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Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, noto come “Decreto Riaperture”, stabilendo un nuovo termine al prossimo 31 luglio per il generale stato d’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato, inter alia, sino a tale data anche la disciplina emergenziale sul lavoro agile.

Difatti, l’art. 11 del decreto in parola ha disposto che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”; e, tra i termini prorogati di cui al predetto allegato 2, al n. 24, vi sono le disposizioni in tema di lavoro agile, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n.77.

Disposizioni, queste ultime, che hanno previsto una procedura semplificata per l’attivazione, da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, dello smart working.

Sino a fine luglio p.v., il datore di lavoro potrà continuare, quindi, a ricorrere al lavoro agile senza essere obbligato a stipulare per iscritto un accordo individuale col lavoratore dipendente - così come previsto dall’art. 19 della L. 2 maggio 2017, n. 81, istitutiva di tale modalità d’esecuzione del rapporto di lavoro -, assolvendo agli “obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017 […] in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro” (art. 90, c. 4. D.L. 34 cit.).

A tale modalità semplificata d’attivazione dello smart working da parte del datore, fino al 30 giugno 2021 continua ad affiancarsi il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per il lavoratore dipendente “genitore di figlio convivente minore di anni sedici […] alternativamente all'altro genitore […] per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio” (art. 2, c.1, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30).

Infine, sino al 30 giugno 2021, è stabilito che i lavoratori fragili per cui è attestata una “condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità […] svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” (art. 26, cc. 2 e 2bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall’art. 15 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41). (EP – GB)

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