Reintegra anche per i lavoratori assunti in regime di tutele crescenti| Studio Legale Menichetti

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Reintegra anche per i lavoratori assunti in regime di tutele crescenti.

Secondo la Suprema Corte, quando la condotta che ha comportato il recesso non costituisce inadempimento rilevante sotto il profilo disciplinare

Secondo la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione dell'8.5.2019 n. 12174, nella nozione di "insussistenza del fatto materiale" (che comporta l’esclusione dell’illecito disciplinare e la illegittimità del correlato licenziamento) introdotta dal legislatore del d.lgs. n. 23/2015 in tema di contratto a tutele crescenti, rientra non solo il fatto materialmente inesistente, ma pure la condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali e perciò non assuma rilevanza alcuna sotto l'aspetto disciplinare.

Ne consegue che anche in questa seconda ipotesi il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ottenere la reintegrazione e non soltanto un indennizzo economico.

Si tratta, per quanto ci consta, della prima pronuncia della Cassazione che estende anche alla disciplina del contratto a tutele crescenti un principio già affermato negli ultimi anni in relazione ai licenziamenti soggetti all’art. 18 nel testo modificato dalla legge n. 92/2012.


Dovremo cercare di tenerne conto. (ADO)

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