Rinnovato il contratto commercio| Studio Legale Menichetti

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Importanti novità in materia di flessibilità di orario e contratti a tempo determinato.

In data 30.3.2015 è stato siglato, da CONFCOMMERCIO, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. del Commercio Terziario e Servizi, la cui vigenza ha iniziato a decorrere dal 1° aprile 2015, con validità fino a tutto il 31 dicembre 2017.

Tra le novità si segnala un aumento retributivo a regime pari ad euro 85,00 lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), che sarà corrisposto in 5 tranches:

- euro 15,00 a partire dal 1° aprile 2015;

- euro 15,00 a partire dal 1° novembre 2015;

- euro 15,00 a partire dal 1° giugno 2016;

- euro 16,00 a partire dal 1° novembre 2016;

- euro 24,00 a partire dal 1° agosto 2017.

Il nuovo testo contrattuale prevede, tra l’altro, la possibile effettuazione di un massimo di 44 ore lavorative settimanali in sovrappiù, senza che scatti lo straordinario, per un massimo di 16 settimane: il surplus di lavoro così effettuato è da recuperarsi entro i 12 mesi successivi.

Tra le altre novità, si prevede il contratto a tempo determinato per il sostegno all'occupazione.

Il testo include infatti norme sul sotto inquadramento nel caso di assunzione di persone "deboli" come i disoccupati o coloro che hanno concluso l'apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione.

Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi, di cui i primi 6 mesi con un sotto inquadramento di due livelli ed i successivi 6 mesi con un sotto inquadramento di un livello.

Il sotto inquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Le parti inoltre hanno recepito l'accordo sulla governance del 2014 per il riordino degli enti bilaterali territoriali e la valorizzazione del welfare contrattuale nazionale.

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