{"id":547,"date":"2025-04-01T00:03:07","date_gmt":"2025-03-31T22:03:07","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.menichetti.coopyleft.it\/cases\/tempestivita-della%c2%80%c2%99avvio-del-procedimento-disciplinare\/"},"modified":"2026-05-29T16:35:28","modified_gmt":"2026-05-29T14:35:28","slug":"tempestivita-dellavvio-del-procedimento-disciplinare","status":"publish","type":"cases","link":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/cases\/tempestivita-dellavvio-del-procedimento-disciplinare\/","title":{"rendered":"Tempestivit\u00e0\u00a0 dell\u2019avvio del procedimento disciplinare"},"content":{"rendered":"<p>Con sentenza n. 1040\/2022 pubblicata il 25.11.2022, la Corte d\u2019Appello di Milano ha riaffermato due cruciali principi in tema di tempestivit\u00e0 della contestazione con cui prende avvio il procedimento disciplinare, confermando la valutazione del Giudice di prime cure che aveva ritenuto priva di pregio, nel caso ad esso sottoposto, l\u2019eccezione della ricorrente volta a censurare il licenziamento per giusta causa intimatole per asserita violazione dell\u2019art. 7 L. 300\/1970.<br \/>\n<u>Il caso<\/u><br \/>\nLa vertenza trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice di societ\u00e0 operante nel settore della grande distribuzione, alimentare e non alimentare, caratterizzata da una complessa organizzazione aziendale che si estrinseca, concretamente, nella gestione di centinaia di punti vendita e migliaia di dipendenti sul territorio nazionale.<br \/>\nIl fatto contestato all\u2019ex dipendente, come accertato sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, pur essendosi esaurito in un\u2019unica giornata lavorativa, costituiva una fattispecie complessa necessitante una valutazione attenta e globale della condotta da parte del datore di lavoro.<br \/>\nLa lavoratrice impugnava il licenziamento censurando l\u2019operato datoriale in punto di tempestivit\u00e0 dell\u2019avvio del procedimento disciplinare, rappresentando che a fronte di un episodio verificatosi nel mese di gennaio 2020, la lettera di contestazione disciplinare era stata predisposta e, conseguentemente, ricevuta solo nel successivo mese di marzo.<br \/>\nTale circostanza, a suo dire, era lesiva del diritto di difesa garantitole per il tramite del succitato art. 7 Stat. Lav.<br \/>\n<u>La soluzione della Corte d\u2019Appello di Milano<\/u><br \/>\nNel statuire sulla controversia la Corte milanese ha chiarito, innanzitutto, come per orientamento consolidato della Suprema Corte il principio d\u2019immediatezza della contestazione dell\u2019addebito debba essere inteso in senso relativo, specificando dunque come tanto l\u2019immediatezza quanto la tempestivit\u00e0 \u201c<em>condizionanti la validit\u00e0 del licenziamento per giusta causa sono compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un\u2019unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro<\/em>\u201d.<br \/>\nHa, poi, aggiunto come sia altrettanto granitico l\u2019orientamento giurisprudenziale tale per cui, premesso che il requisito di tempestivit\u00e0 della contestazione \u00e8 posto a tutela del lavoratore, nondimeno \u201c<em>un ritardo nella contestazione pu\u00f2 costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore<\/em>\u201d.<br \/>\nFacendo applicazione nella controversia esaminata di tali due principi, la Corte ha concluso per la congruit\u00e0 dell\u2019arco temporale di un paio di mesi per avviare il procedimento disciplinare, argomentando altres\u00ec la decisione sulla scorta della \u201c<em>indiscussa complessit\u00e0 dell\u2019organizzazione aziendale<\/em>\u201d della societ\u00e0 datrice di lavoro, giustificante un \u201c<em>limitato scollamento tra la conoscenza del fatto<\/em>\u201d e la formulazione dell\u2019addebito, nonch\u00e9 della specificit\u00e0 della contestazione disciplinare, da cui ha tratto l\u2019insussistenza di un pregiudizio alla difesa della lavoratrice.<br \/>\n<u>Osservazioni<\/u><br \/>\nLa sentenza in commento non pu\u00f2 che essere salutata con favore nel solco di quella giurisprudenza che, pi\u00f9 o meno rigorosamente, si pone l\u2019obiettivo di dare una configurazione al concetto di tempestivit\u00e0 dell\u2019avvio del procedimento disciplinare.<br \/>\nEssa, infatti, riaffermando la relativit\u00e0 del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e la necessit\u00e0 di verificare, per far assurgere il ritardo a vero e proprio vizio inficiante il procedimento, la lesione del diritto di difesa del lavoratore, ricorda agli operatori del diritto quotidianamente coinvolti in fattispecie similari come la specificit\u00e0 del caso concreto (natura dell\u2019illecito commesso, complessit\u00e0 dell\u2019organizzazione aziendale ecc) debba essere valutata alla luce dei sopra riferiti principi ai fini di poter valutare se il datore di lavoro \u00e8 stato o meno tempestivo nel formulare gli addebiti, senza con ci\u00f2 dimenticare il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede che devono, in ogni caso, informare l\u2019operato datoriale. (ADO, CP)<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":true,"_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":""},"class_list":["post-547","cases","type-cases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cases\/547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cases"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/cases"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cases\/547\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}