{"id":547,"date":"2025-04-01T00:03:07","date_gmt":"2025-03-31T22:03:07","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.menichetti.coopyleft.it\/cases\/tempestivita-della%c2%80%c2%99avvio-del-procedimento-disciplinare\/"},"modified":"2025-07-25T13:12:47","modified_gmt":"2025-07-25T11:12:47","slug":"tempestivita-dellavvio-del-procedimento-disciplinare","status":"publish","type":"cases","link":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/cases\/tempestivita-dellavvio-del-procedimento-disciplinare\/","title":{"rendered":"Tempestivit\u00e0\u00a0 dell\u2019avvio del procedimento disciplinare"},"content":{"rendered":"<p>Con sentenza n. 1040\/2022 pubblicata il 25.11.2022, la Corte d&rsquo;Appello di Milano ha riaffermato due cruciali principi in tema di tempestivit&agrave; della contestazione con cui prende avvio il procedimento disciplinare, confermando la valutazione del Giudice di prime cure che aveva ritenuto priva di pregio, nel caso ad esso sottoposto, l&rsquo;eccezione della ricorrente volta a censurare il licenziamento per giusta causa intimatole per asserita violazione dell&rsquo;art. 7 L. 300\/1970.<br \/><u>Il caso<\/u><br \/>La vertenza trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato ad una lavoratrice di societ&agrave; operante nel settore della grande distribuzione, alimentare e non alimentare, caratterizzata da una complessa organizzazione aziendale che si estrinseca, concretamente, nella gestione di centinaia di punti vendita e migliaia di dipendenti sul territorio nazionale.<br \/>Il fatto contestato all&rsquo;ex dipendente, come accertato sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, pur essendosi esaurito in un&rsquo;unica giornata lavorativa, costituiva una fattispecie complessa necessitante una valutazione attenta e globale della condotta da parte del datore di lavoro.<br \/>La lavoratrice impugnava il licenziamento censurando l&rsquo;operato datoriale in punto di tempestivit&agrave; dell&rsquo;avvio del procedimento disciplinare, rappresentando che a fronte di un episodio verificatosi nel mese di gennaio 2020, la lettera di contestazione disciplinare era stata predisposta e, conseguentemente, ricevuta solo nel successivo mese di marzo.<br \/>Tale circostanza, a suo dire, era lesiva del diritto di difesa garantitole per il tramite del succitato art. 7 Stat. Lav.<br \/><u>La soluzione della Corte d&rsquo;Appello di Milano<\/u><br \/>Nel statuire sulla controversia la Corte milanese ha chiarito, innanzitutto, come per orientamento consolidato della Suprema Corte il principio d&rsquo;immediatezza della contestazione dell&rsquo;addebito debba essere inteso in senso relativo, specificando dunque come tanto l&rsquo;immediatezza quanto la tempestivit&agrave; &ldquo;<em>condizionanti la validit&agrave; del licenziamento per giusta causa sono compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un&rsquo;unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro<\/em>&rdquo;.<br \/>Ha, poi, aggiunto come sia altrettanto granitico l&rsquo;orientamento giurisprudenziale tale per cui, premesso che il requisito di tempestivit&agrave; della contestazione &egrave; posto a tutela del lavoratore, nondimeno &ldquo;<em>un ritardo nella contestazione pu&ograve; costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore<\/em>&rdquo;.<br \/>Facendo applicazione nella controversia esaminata di tali due principi, la Corte ha concluso per la congruit&agrave; dell&rsquo;arco temporale di un paio di mesi per avviare il procedimento disciplinare, argomentando altres&igrave; la decisione sulla scorta della &ldquo;<em>indiscussa complessit&agrave; dell&rsquo;organizzazione aziendale<\/em>&rdquo; della societ&agrave; datrice di lavoro, giustificante un &ldquo;<em>limitato scollamento tra la conoscenza del fatto<\/em>&rdquo; e la formulazione dell&rsquo;addebito, nonch&eacute; della specificit&agrave; della contestazione disciplinare, da cui ha tratto l&rsquo;insussistenza di un pregiudizio alla difesa della lavoratrice.<br \/><u>Osservazioni<\/u><br \/>La sentenza in commento non pu&ograve; che essere salutata con favore nel solco di quella giurisprudenza che, pi&ugrave; o meno rigorosamente, si pone l&rsquo;obiettivo di dare una configurazione al concetto di tempestivit&agrave; dell&rsquo;avvio del procedimento disciplinare.<br \/>Essa, infatti, riaffermando la relativit&agrave; del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e la necessit&agrave; di verificare, per far assurgere il ritardo a vero e proprio vizio inficiante il procedimento, la lesione del diritto di difesa del lavoratore, ricorda agli operatori del diritto quotidianamente coinvolti in fattispecie similari come la specificit&agrave; del caso concreto (natura dell&rsquo;illecito commesso, complessit&agrave; dell&rsquo;organizzazione aziendale ecc) debba essere valutata alla luce dei sopra riferiti principi ai fini di poter valutare se il datore di lavoro &egrave; stato o meno tempestivo nel formulare gli addebiti, senza con ci&ograve; dimenticare il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede che devono, in ogni caso, informare l&rsquo;operato datoriale. (ADO, CP)<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":true,"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":""},"class_list":["post-547","cases","type-cases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cases\/547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cases"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/cases"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalemenichetti.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}