Il risarcimento in caso di conversione del contratto da determinato a indeterminato| Studio Legale Menichetti

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Il lavoratore che è stato illegittimamente assunto a tempo determinato, oltre ad aver sempre diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato (contrariamente a quanto sembrava stabilito dall'art. 32 della legge n. 183/2010), può ottenere, per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto a termine e la sentenza che ne accerta la illegittimità, un risarcimento ricompreso tra le 5 e le 12 mensilità previste dal soprannominato Collegato Lavoro. Ma oltre a detta indennità forfettaria, ha diritto alle mensilità successive alla sentenza, sino alla effettiva reintegra, come stabilito dalla Consulta con sentenza n. 303 del 2011.

Eventuali risarcimenti maggiori (corrispondenti a tutte le mensilità ricomprese tra la cessazione del rapporto e la sentenza, oltre il tetto delle 12 mensilità della legge 183/2010) decisi con sentenza prima del Collegato Lavoro debbono essere rivisti alla luce di quest'ultima normativa ogni qualvolta la sentenza non sia passata in giudicato, quindi anche quando i giudizi siano ancora pendenti in Appello o Cassazione, come stabilito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 3305 del 2 marzo 2012.

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