Le novità in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione| Studio Legale Menichetti

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Prime annotazione sul c.d. Decreto Dignità.

Il nuovo decreto legge (il c.d. decreto dignità) contiene tra le altre misure (di carattere fiscale, contro la ludopatia, ecc.), alcune significative modifiche al d.lgs. n. 81/2015 ed in materia di contratti a termine e di somministrazione.

Il limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato è stato ridotto da 36 a 24 mesi.

Il contratto a termine potrà peraltro essere stipulato senza causali fino alla durata massima di 12 mesi, rispetto agli attuali 36 mesi. L’eventuale rinnovo o gli eventuali rinnovi, anche se intervenuti prima del 12° mese, debbono essere giustificati da una di queste tre ragioni:
• esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
• esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
• esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.

Le proroghe dei contratti a termine sono ridotte da 5 a 4, con un aumento del costo contributivo di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo, già a partire dal primo (in aggiunta all’incremento dell’1,4% a carico del datore di lavoro a suo tempo introdotto dalla legge n. 92/2012).

La nuova disciplina si applica sia ai contratti a tempo determinato che verranno stipulati dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge in commento che ai contratti a termine già in vigore ma rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. Per fare un esempio, si evidenzia che la Società che ha un collaboratore con contratto a tempo determinato di 12 mesi non potrà rinnovare il contratto di ulteriori 24 mesi qualora il rinnovo avvenga a decreto dignità già in vigore; qualora la Società volesse comunque rinnovarlo, dovrebbe inserire la causale già dal primo rinnovo, arrivando poi ad un massimo di complessivi 24 mesi.

Viene equiparata la disciplina della somministrazione a tempo determinato e la nuova disciplina dei contratti a termine, con tutte le problematiche che ciò potrà comportare per le agenzie di somministrazione.

L’indennità per il licenziamento illegittimo di cui al d.lgs. n. 23/2015 (quindi la disciplina dei licenziamenti in vigore per le assunzioni effettuate dal marzo 2015 in poi) è salita nel minimo da 4 a 6 mensilità e nel massimo da 24 a 36 (ADO).

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