Legittimità del licenziamento confermata dai precedenti.
I precedenti disciplinari sono rilevanti anche quando non sono stati menzionati nella lettera di contestazione.
Come è noto, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 della legge 300//70, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per giusta causa senza avergli preventivamente contestato gli addebiti disciplinari sui quali il recesso datoriale si fonda.
Qualora il licenziamento fosse dovuto ad una recidiva del lavoratore inadempiente, i precedenti che integrano quella recidiva, che costituisce elemento costitutivo dell’illecito, vanno dunque anch’essi menzionati nella lettera di contestazione che precede quella di recesso.
Ma detta menzione preventiva non è affatto necessaria quando il licenziamento per giusta causa si basa su specifici diversi comportamenti Inadempienti, mentre i precedenti disciplinari vengono richiamati nella lettera di recesso non come imprescindibili elementi fondativi dello stesso ma quali mere circostanze finalizzate all’apprezzamento della congruità e proporzionalità del provvedimento disciplinare: rappresentano cioè solo un criterio di valutazione della giusta causa di licenziamento.
In al senso la recente ordinanza 16/12/2018 n. 30564 della Suprema Corte, nel solco di un orientamento oramai consolidatosi (cfr. per tutte Cass. 25/1/2018 n. 1909; Cass. 15/9/1997 n. 9173). (LC)