Licenziamenti collettivi: non si possono trascurare i sindacati dei dirigenti| Studio Legale Menichetti

Magazine

Secondo la Cassazione anche i sindacati dei dirigenti debbono essere coinvolti

Come è noto, il Legislatore italiano, con l’art. 16 l. 30 ottobre 2014, n. 161, ha da tempo provveduto all’armonizzazione della normativa interna con gli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva n. 98/59/CE, applicando anche ai dirigenti le tutele previste per i licenziamenti collettivi e la procedura di mobilità prevista dalla legge 223/1991.

Da ciò consegue, secondo la sentenza n. 2227 del 25-1-2019 della Suprema Corte, nel caso di licenziamenti collettivi che coinvolgano i manager, l’obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui agli artt. 4 e 24 legge cit. non solo ai sindacati stipulanti il contratto collettivo applicabile in azienda alla generalità dei lavoratori (nel caso di specie, trattandosi di azienda metalmeccanica, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm), ma anche ai sindacati di categoria – e maggiormente rappresentativi- dei dirigenti.

In mancanza di quest’ultima comunicazione la procedura collettiva è da considerarsi viziata, con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento del dirigente. (LC)

Ruota il dispositivo!