Licenziamento: in caso di reintegra non si detrae la pensione| Studio Legale Menichetti

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Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 28 gennaio 2014 n. 1725

In caso di licenziamento illegittimo, il datore non può detrarre dal risarcimento del danno il trattamento pensionistico percepito dal lavoratore, che, a seguito della reintegra pone il lavoratore nella possibilità di dover restituire le somme percepite a titolo di pensione.

A questo proposito, la Suprema Corte cita un proprio precedente a Sezioni unite (12195/2002) secondo cui: “In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest’ultimo a norma dell’articolo 18 legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall’interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all’operatività della regola della “compensatio lucri cum damno”

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