Le somme riconosciute in via conciliativa al lavoratore licenziato sono tassabili se corrispondono ai redditi non percepiti da quest’ultimo in conseguenza del recesso datoriale. Non sono invece fiscalmente imponibili se possono considerarsi riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico e/o all’immagine subito dal dipendente.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 886/21/2018, ha confermato il predetto assunto, prevedendo però, al fine di concedere il rimborso della trattenuta Irpef illegittimamente effettuata, la prova, anche in via presuntiva, che l’indennità in questione avesse funzione risarcitoria e non retributiva (LC).