Quando sussiste la somministrazione fraudolenta| Studio Legale Menichetti

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Secondo la circolare n. 3 del 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il reato di somministrazione fraudolenta, previsto dal decreto legislativo 276/2003 e abrogato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, è stato reintrodotto dalla legge di conversione del cd. Decreto Dignità (decreto legge 87/2018). Detta contravvenzione è ravvisabile quando la somministrazione di lavoro è effettuata al fine di eludere norme inderogabili stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, ha, tra l’altro, individuato gli estremi della somministrazione fraudolenta nei casi di seguito segnalati: a) licenziamento di un lavoratore per poi utilizzarlo in quanto formalmente dipendente di una agenzia per il lavoro; b) utilizzo da parte del datore di lavoro e nei periodi di pausa (obbligatoria per legge) tra un contratto a termine e l’altro, degli stessi dipendenti assunti a tempo determinato, qualificandoli fittiziamente come lavoratori somministrati invece che a termine; c) appalto fittizio finalizzato precipuamente a retribuire meno i dipendenti.

Nei casi di somministrazione fraudolenta sono previste, a carico somministratore ed utilizzatore, ammende pari a 20 euro per ogni lavoratore ed ogni giorno di somministrazione del lavoro. Gli ispettori del lavoro possono altresì intimare all’utilizzatore l’assunzione diretta dei dipendenti coinvolti per tutta la durata del loro contratto. (LC)

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