Sebbene il portale sicuro sia della notifica pec non c’è certezza| Studio Legale Menichetti

Magazine

Sulle notifiche telematiche effettuate in proprio dal difensore a mezzo PEC: un ritorno alle origini?

Con sentenza n. 3709/2019 la Corte di Cassazione afferma un principio di diritto foriero di possibili ripercussioni su innumerevoli notificazioni telematiche già effettuate dagli avvocati utilizzando il portale INI-PEC.

La Suprema Corte, infatti, sancisce che solo l’indirizzo inserito nel portale ReGindE gestito dal Ministero della giustizia “è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”.

Il Consiglio Nazionale Forense ha preso formalmente ed ufficialmente una posizione sulla questione inviando lo scorso marzo una lettera al Primo Presidente della Corte di Cassazione, invitandolo ad intervenire alla correzione di un errore materiale in cui pare essere incorsa la Suprema Corte. 

Il CNF, in particolare, osserva che l'INI-PEC è qualificato dal Codice dell'Amministrazione Digitale come un elenco pubblico valido per le notifiche effettuate tramite PEC ivi estratte ai sensi della L. n. 53/1994, operazione non consentita dall'elenco IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) il quale non è, oggi, più annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” validi per estrarre l’indirizzo PEC del destinatario in caso di notifica in proprio.
L'errore materiale quindi, secondo il CNF, sarebbe frutto della confusione tra IPA e INI-PEC.

Ad ogni modo, secondo la recente dottrina (ex plurimis G. Vitrani “I pubblici registri utilizzabili per la notifica telematica: la Cass. n. 3709/2019 e i profili problematici” in DeJure 2019), la prevalenza del pubblico registro ReGindE sul pubblico registro INI-PEC non troverebbe alcun fondamento nella normativa vigente e risulterebbe infondato a livello tecnico in quanto le basi di dati utilizzati sono le stesse per entrambi i registri.

Alla luce di ciò ed in attesa di nuovi interventi giurisprudenziali, c’è chi ritiene che l'unico modo sicuro di notificare un atto sia ancora quello della notifica cartacea a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo servizio postale per gli avvocati autorizzati ex l. n. 53/1994. (GC)

 

Ruota il dispositivo!