Non è necessaria l’abbinata delle “gravi e ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro”
L’art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 autorizza la Direzione Provinciale del Lavoro ad adottare nei confronti del datore di lavoro il provvedimento di sospensione dell’attività in due ipotesi distinte: 1) l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; 2) la sussistenza di gravi e ripetute violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Anche una sola delle due predette situazioni autorizza i funzionari della DPL ad adottare il provvedimento in questione
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