La riforma del lavoro Fornero (legge n. 92/2012) si ispira all’intenzione di aumentare la flessibilità del lavoro, sia in entrata che in uscita.
Per ciò che concerne la flessibilità in entrata, si segnala che non servirà alcuna causale per il primo contratto a termine la cui durata non superi i dodici mesi (non ammesse proroghe). La durata massima dei contratti a termine, contando anche i rapporti di somministrazione a termine, resta di trentasei mesi, con una tolleranza di 30 giorni per i contratti sino a sei mesi e di 50 giorni per quelli di durata maggiore. La riassunzione a termine è consentita dopo 60 giorni per i contratti di durata non superiore ai sei mesi e dopo 90 giorni per i rapporti di durata superiore ai sei mesi.
Ma sono previste norme più restrittive per i nuovi co.co.co., in quanto si presumerà il rapporto di lavoro subordinato in tutti i casi nei quali le attività svolte vengono prestate con modalità analoghe a quelle dei dipendenti della committente. Il co.co.pro, inoltre, deve contenere un progetto specifico (non semplicemente l’attività oggetto sociale della committente né la mera indicazione di prestazioni esecutive o ripetitive) con indicazione – e questa è la vera novità – anche del risultato finale che si intende conseguire. I compensi dei lavoratori co.co.co non può essere inferiore ai minimi previsti per analoghe attività dai contratti collettivi.
Flessibilità in uscita. A partire dal 18 luglio, la comunicazione del licenziamento dovrà contenere sempre la comunicazione dei motivi, l’impugnazione stragiudiziale dello stesso deve essere effettuata entro 60 giorni e quella giudiziale entro 180 giorni dalla impugnazione stragiudiziale.
Viene introdotto un rito speciale, con una prima fase di tutela urgente ed una seconda fase (eventuale) di merito che viene radicata con l’opposizione alla precedente decisione (di accoglimento o rigetto che sia).
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (quello che la stampa chiama “licenziamento economico) deve essere preceduto da una comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, la quale, nei successivi sette giorni, convoca lavoratore e datore di lavoro per un procedimento di conciliazione, che deve concludersi entro 20 giorni dalla convocazione.
Ai sensi del nuovo art. 18, come riformato dalla legge in esame, il licenziamento economico (per giustificato motivo oggettivo), da impugnarsi nei termini di cui sopra, può