Con comunicato dello scorso 24 febbraio, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che la Consulta, riunitasi il giorno stesso in camera di consiglio, ha esaminato e ritenuto fondata con riferimento all’art. 3 Cost. la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cd. legge Fornero, nella parte in cui (comma 7) prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
In particolare, come si legge nel predetto comunicato, la Corte costituzionale “ha ritenuto che sia irragionevole – in caso d’insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità”.
In merito alla questione esaminata dalla Consulta, s’era espressa anche la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10435/2018, nel tentativo d’individuare la linea di confine tra reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione di un’indennità, e di fornire, quindi, al giudice di merito un criterio-guida che garantisse il corretto esercizio della sua discrezionalità, aveva affermato che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove il giudice accerti il requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento”