Confermata per il 2020 la detassazione dei premi di produttività| Studio Legale Menichetti

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La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha confermato per il corrente anno il regime fiscale agevolato per i premi di produttività (integrazioni alla normale retribuzione, offerti ai dipendenti per aumentare la qualità e quantità del lavoro) erogati dal datore di lavoro ai lavoratori del settore privato, innalzando, in particolare, la soglia di detassazione di tali bonus.

Così facendo, il Legislatore si è proposto di rafforzare il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, nell’auspicio di renderlo sempre più collaborativo, agevolando una maggiore partecipazione attiva dei lavoratori alle vicende aziendali.

Non muta il quadro normativo di riferimento in tema di deducibilità e conversione dei premi di risultato, possibile ove l’erogazione del premio avvenga in esecuzione di accordi aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.).

La nuova manovra economica prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10%, applicabile ai premi e legata a parametri oggettivi e verificabili, quali incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Il vantaggioso regime fiscale opera allorquando l’entità del bonus erogato non sia superiore ai 3.000 € annui, innalzati a 4.000 € annui per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

È aumentata, poi, la platea dei lavoratori che possono beneficiare dei premi di produzione: il limite del reddito lordo annuo degli eventuali percettori del bonus è fissato ora ad € 80.000; prima il limite del reddito annuo era stato fissato ad € 50.000.

Non sono state apportate, invece, modifiche di rilievo riguardanti gli incentivi previsti in caso di conversione, con accordo aziendale, dei premi in misure di welfare.

Come negli anni precedenti, il lavoratore, anziché beneficiare di un premio in denaro, potrà favorevolmente optare per la trasformazione di esso in una serie di misure di welfare aziendale, ex art. 51, c. 4, T.U.I.R.; in tale ipotesi, gli importi così convertiti non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente e non saranno assoggettati nemmeno all’aliquota agevolata del 10%, beneficiando il lavoratore di totale detassazione. (CP)

 

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