Tribunale C.P. di Verona, sentenza n. 2585/2017: l’infortunio subito dal lavoratore iscritto ad un sindacato non comporta un automatico diritto risarc...| Studio Legale Menichetti

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Il Tribunale civile di Verona, a conclusione di un lungo giudizio promosso da una organizzazione sindacale contro una importante acciaieria italiana, ha escluso il diritto della predetta associazione ad ottenere il risarcimento dei danni alla propria immagine asseritamente patiti a causa del verificarsi dell’infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore suo tesserato.

L’organizzazione sindacale, sul presupposto di avere, per statuto, l’obiettivo di promuovere la sicurezza sul lavoro, assumeva infatti che l’infortunio in questione avesse inciso negativamente sugli interessi e sugli obiettivi sindacali, con conseguente compromissione dell’immagine del sindacato agli occhi dei lavoratori e dell’opinione pubblica.

L’acciaieria, difesa dallo Studio Legale Menichetti, ha ottenuto l’integrale rigetto delle pretese avversarie. È stato infatti validamente sostenuto in giudizio che il presunto danno all’immagine, a torto lamentato dall’organizzazione sindacale, non possa comunque derivare direttamente ed automaticamente dall’attività di tutela dei diritti collettivi dei quali il sindacato è promotore. In giudizio è stato inoltre evidenziato come le tautologiche argomentazioni fornite dall’organizzazione sindacale avrebbero condotto alla paradossale conclusione per cui qualunque infortunio sul lavoro, in quanto lesivo del diritto alla salute dei lavoratori, sarebbe di per sé idoneo a generare un automatico diritto dei sindacati al risarcimento di un danno non patrimoniale, senza neppure la necessità di dimostrare l’effettività del presunto danno.

Il Tribunale adito, aderendo alle tesi difensive formulate nel corso del giudizio dallo Studio Legale Menichetti, ha invece rigettato tutte le pretese risarcitorie in questione, così concludendo: “la prospettazione dell’associazione non consente di inquadrare l’’ubi consistam’ del danno, risolvendosi quest’ultimo nella tautologia per cui il danno all’immagine è da risarcire in quanto sussiste una lesione all’immagine…la domanda risarcitoria proposta dall’attrice non può quindi essere accolta”. (LP)

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