Al pensionato illegittimamente licenziato non spetta l’indennità sostitutiva della reintegra| Studio Legale Menichetti

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Lo ha stabilito una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, con ordinanza 17 aprile 2019, n. 1072, ha ribadito che il lavoratore illegittimamente licenziato non ha più diritto alla indennità sostitutiva della reintegra dopo che il suo rapporto si è risolto per pensionamento.

Infatti, quando il lavoratore è andato effettivamente in pensione (non basta la sola maturazione del diritto o la relativa domanda) non è più possibile la reintegra né il pagamento dell’indennità sostitutiva (cfr. in tal senso Cass. n. 14426/2000). Ciò in quanto l’obbligazione del datore di lavoro alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui all’articolo 18, comma quinto legge n. 300 del 1970 si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore. Ne consegue che in tutti i casi in cui l’obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, non è da quest’ultimo dovuta neppure l’indennità sostitutiva.

Secondo la Suprema Corte, la sentenza di reintegra non può quindi travolgere, nonostante la sua natura dichiarativa con effetto retroattivo, fatti estranei al rapporto di lavoro, come il pensionamento del dipendente, al quale sarà dovuto solo il risarcimento, nei limiti stabiliti dalla sentenza, sino al giorno della risoluzione effettiva del rapporto (LC).

 

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