Anche l'aspirazione ad un maggior profitto può giustificare il licenziamento| Studio Legale Menichetti

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Il licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, è da considerarsi legittimo anche in assenza di difficoltà economiche della datrice di lavoro.

L'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce infatti un presupposto fattuale del recesso datoriale, essendo sufficiente che la soppressione della posizione lavorativa sia effettivamente dovuta a ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non sono da escludersi quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad una maggiore redditività dell'impresa.

In questo senso la recente sentenza 6 dicembre 2017 n. 29238 della Cassazione, che conferma l’orientamento già espresso l’anno scorso con la decisione n. 25201/2017.

Il recesso deve però essere correttamente motivato, perché qualora l’azienda, magari per maggiore cautela, invocasse l'esigenza di fare fronte a contingenze economiche sfavorevoli ovvero a notevoli spese di carattere straordinario ed il giudice accertasse l’infondatezza di dette giustificazioni, il licenziamento potrebbe essere dichiarato illegittimo a causa della non veridicità della causale addotta dal datore di lavoro (LC).

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