Basta il lavoro in nero per sospendere l'attività imprenditoriale| Studio Legale Menichetti

Magazine

Non è necessaria l’abbinata delle “gravi e ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro”

L'art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 autorizza la Direzione Provinciale del Lavoro ad adottare nei confronti del datore di lavoro il provvedimento di sospensione dell’attività in due ipotesi distinte: 1) l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; 2) la sussistenza di gravi e ripetute violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Anche una sola delle due predette situazioni autorizza i funzionari della DPL ad adottare il provvedimento in questione

Nel caso di specie, i funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro, avendo riscontrato in una azienda la presenza di due lavoratori (che costituivano più del 20% dei lavoratori regolarmente occupati) privi di ogni documentazione o registrazione obbligatoria in materia di lavoro, avevano intimato all’azienda di esibire la “documentazione lavoristica relativa alla costituzione dei rapporti di lavoro degli stessi”, avvertendo che, in difetto, sarebbero stati adottati i provvedimenti conseguenti.

Decorso il predetto termine senza alcun positivo riscontro, il provvedimento in questione veniva adottato dalla DPV, impugnato dall’azienda e confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata, con sentenza, Sez. I, 26/08/2014, n. 557.

Ruota il dispositivo!