Breve vademecum sul green pass nei luoghi di lavoro. Impressioni di (fine) settembre| Studio Legale Menichetti

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LA CERTIFICAZIONE VERDE

Il Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 ha reso obbligatoria la certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) per i lavoratori, sia pubblici che privati, compresi gli autonomi ed i collaboratori familiari, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al prossimo 31 dicembre.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22.4.2021, il green pass attesta una delle seguenti condizioni:

avvenuta vaccinazione (ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale). Il green pass è rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
avvenuta guarigione con somministrazione di prima dose (validità di dodici mesi);
avvenuta guarigione senza vaccino (validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione);
effettuazione di test con esito negativo (validità di 72 ore per il tampone molecolare, 48 ore per quello rapido).

Sono esclusi dall’obbligo di esibizione del green pass solo quanti sono stati esentati dalla campagna vaccinale e quindi in possesso di una idonea certificazione medica (cfr. art. 9 septies, comma 3° del D.L. 22.4.2021 n. 52), che può essere rilasciata solamente applicando le regole dettate dal ministero della Salute e dovrebbe essere verificata dal medico competente aziendale, laddove presente.

È da escludersi che la predetta certificazione medica possa essere sostituita da un’autocertificazione che sarebbe da considerarsi illegittima e/o comunque inefficace ai sensi dell’art. 49 DPR 445/2000, rubricato “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione”, in base al quale “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”: diversa disposizione che le norme che disciplinano il green pass non contengono affatto.

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E CONTROLLI

Lavoro privato. Il green pass sarà quindi indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro.
Varrà anche per chi non ha cartellini da timbrare: per i professionisti ed i lavoratori autonomi che debbono accedere ad una azienda, per le colf e le badanti, così come per l’idraulico o l’elettricista che entrino in una abitazione privata per effettuare i lavori richiesti.

Lavoro pubblico e dintorni. Non solo i dipendenti pubblici (di tutti gli enti e soggetti pubblici) dovranno avere il green pass, ma anche:
• i dipendenti di aziende private che collaborano con gli enti pubblici;
• quanti svolgono attività di volontariato e di formazione presso detti enti;
• professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori che operino preso una PA, anche con contratti esterni;
• coloro che partecipano ai concorsi pubblici (esaminatori, candidati, personale amministrativo e di sorveglianza) con prove che non si svolgano a distanza;
• quanti accedono, anche solo come visitatori nelle scuole;
• componenti degli organi di governo locali.

Controlli. Sono i datori di lavori a dover verificare il possesso del green pass.
I controlli dovranno essere fatti preferibilmente all’ingresso, anche a campione, dai responsabili che dovranno essere nominati con atto formale comunicato ai dipendenti ed a tutti gli interessati.
Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass anche da parte dei lavoratori autonomi o somministrati che hanno accesso all’ambiente di lavoro di sua pertinenza.
Sarà possibile prevedere che gli addetti ai controlli possano usare applicazioni che identifichino il possessore di green pass, anche tramite codice QR. Si potranno anche utilizzare sistemi di accertamento elettronici collegati ai sistemi di timbratura.
C’è chi invece chi dubita che, per motivi di rispetto della privacy, si possano tenere registri con i nominativi dei possessori di green pass. Ma, in difetto di applicazioni ed altri sistemi di controllo elettronici, nelle realtà aziendali che lo richiedono, appare essere legittimo, per fini organizzativi volti a rendere efficaci i controlli una richiesta preventiva di informazioni sul possesso o meno dei green pass: richiesta alla quale i lavoratori potrebbero o meno dare il consenso, preferibilmente scritto

PROVVEDIMENTI CORRELATI AL MANCATO POSSESSO DI GREEN PASS

Per chi è sprovvisto di green pass.

Assenza ingiustificata. Il lavoratore, sia pubblico che privato, che comunica di non avere il green pass viene considerato assente ingiustificato e non percepisce alcuna retribuzione od emolumento fino alla eventuale presentazione della certificazione obbligatoria.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può assumere un lavoratore a termine (o somministrato) e sospendere il lavoratore in possesso del green pass sostituendolo per un periodo di 10 giorni, rinnovabile di altri 10.
La ratio di questa previsione normativa sembra consistere nell’evitare di dover corrispondere la retribuzione, durante il periodo di sospensione, non solo all’assunto a termine ma anche al dipendente, prima senza green pass, che se ne munisse e pretendesse di essere riammesso al lavoro prima dello scadere della sospensione.

Nelle aziende sopra i 15 dipendenti non sono al momento previste sospensioni dei dipendenti assenti ingiustificati senza green pass. Ma nulla impedisce che i relativi datori di lavoro assumano lavoratori a termine, sulla base delle ordinarie leggi vigenti, per sopperire alle carenze di organico dovute alle misure anti-covid.
Del resto, anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti, trascorsi i 20 giorni di sospensione cui sopra, nulla impedisce di procedere ad altre assunzione a termine, seppure con il rischio sopra evidenziato.

Sanzioni. Non vi saranno conseguenze disciplinari per il dipendente che comunichi di non avere il green pass e non volervi ricorrere. In deroga alle normative vigenti, il lavoratore refrattario al certificato verde non potrà neppure essere licenziato per le assenze ingiustificate.
Ma il lavoratore (anche autonomo o comunque esterno all’azienda) che svolge attività lavorativa senza green pass, magari eludendo i controlli, rischia sia le sanzioni disciplinari, irrogate dal datore di lavoro, che quelle amministrative, da 600 a 1500 euro, irrogate dal Prefetto.

Nei confronti del datore di lavoro.
I datori che non effettuano i controlli obbligatori rischiano sanzioni, sempre irrogate dal Prefetto, da 400 a 1.000 euro (ma l’importo può raddoppiare nel caso di violazioni reiterate).

SITUAZIONI E LUOGHI SPECIFICI

Operatori sanitari
L’obbligo del green pass vale naturalmente (essendo già in vigore l’obbligo vaccinale) per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori che operano nelle strutture, pubbliche o private che siano, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali.
L’operatore sanitario, che non possa essere adibito a diverse mansioni, resta sospeso senza retribuzione sino a che non si munisca di green pass.
I medici che non si vaccineranno non potranno esercitare la professione, almeno fino al 31 dicembre.

Lavoro agile (smart working).
Chi lavora a casa non è tenuto ad esibire il green pass.
Ma il lavoro agile non può essere preteso come alternativa alla sospensione senza retribuzione.
Il lavoratore in smart working, che alterna il lavoro a casa con quello in presenza può essere sospeso senza retribuzione in relazione ai giorni nei quali deve trovarsi in azienda.
Ma il datore di lavoro che non avesse interesse ad una attività lavorativa frammentari o parziale (cfr. art. 1464 c.c.) potrebbe recedere dallo smart working e sospendere del tutto, ovviamente senza retribuzione, il collaboratore senza green pass.

Studi professionali
Il professionista è sicuramente tenuto, al pari degli altri datori di lavoro, a controllare che i suoi dipendenti e collaboratori siano muniti di green pass.
Ma il testo attuale del decreto non prevede che i clienti siano obbligati ad esibire il green pass. E non è neppure chiaro se il certificato verde debba essere posseduto dal professionista titolare di studio, visto che non tutti i professionisti (almeno se estranei all’ambito sanitario) vi sono tenuti.

Uffici giudiziari
Il green pass è obbligatorio per i magistrati ordinari, quelli amministrativi contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti di commissione tributaria.
L’accesso all’ufficio giudiziario di chi è sprovvisto del certificato verde può comportare sanzioni amministrative e disciplinari.
I magistrati onorari, pure tenuti a munirsi di green pass, rischiano la immediata sospensione e la decadenza automatica dopo 30 giorni.
Non c'è invece obbligo di esibire la certificazione in questione per gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

Questo breve vademecum vuol dare una prima indicazione di massima, sulla base del testo del decreto-legge, che potrebbe essere modificato in sede di conversione, e di quelle che sembrano essere le interpretazioni più ragionevoli e convincente sino ad ora date alle nuove normative. Naturalmente non si pretende di poter qui dissipare tutti i dubbi interpretativi che stanno insorgendo e che saranno forse – almeno in parte - risolti dalle ulteriori indicazioni che perverranno dalla Presidenza del Consiglio e dalle linee guida per i controlli nella PA, alle quali sta lavorando il ministro competente. (LC – OC)

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