Il tempo occorrente ad indossare gli indumenti di lavoro obbligatoriamente previsti dal datore di lavoro va retribuito quando l’operazione di vestizione sia disciplinata da quest’ultimo e si svolga nei locali aziendali prefissati.
Detta attività, infatti, si inserisce in una fase preparatoria, relativa ad attività accessorie e strumentali, da eseguirsi nell’ambito della disciplina di impresa (art. 2104 comma 2 c.c.) ed autonomamente esigibile dal datore di lavoro. E’ pertanto da considerarsi lavoro effettivo che richiede una occupazione assidua e continuativa, ai sensi dell’art. 3 del RDL 5 marzo 1923 n. 692. Come tale è da retribuire, secondo la sentenza della Cassazione sezione n. 2059 depositata il 30 gennaio 2014.