Con un chiaro giuoco di parole si potrebbe dire che siamo davanti ad un do ut des di contributi: se il datore di lavoro da un suo contributo per ridurre le disuguaglianze di genere ciò gli può consentire di ottenere una decontribuzione previdenziale.
Infatti, la legge n. 162/2021 che ha modificato il D. lgs n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità) a decorrere dall’1.1.2022 ha introdotto con l’art. 46-bis la cosiddetta “certificazione della parità di genere”.
Segnatamente, alle imprese private che attuano misure volte a ridurre il divario di genere, secondo i parametri specificati nel decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.4.2022 (che richiama la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022), è riservata la possibilità di ottenere una sorta di “bollino di qualità”.
Per l’anno 2022 la certificazione consente un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro applicato su base mensile, in misura non superiore all’un per cento e nel limite massimo di cinquantamila euro annui per ciascuna impresa (ex art. 5, co. 1 e 2, Legge 162 cit.).
Inoltre, per quelle imprese che erano in possesso della certificazione il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento, il Legislatore ha riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte delle Autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Con riferimento all’anno 2023, poi, il Legislatore ha incrementato la dotazione del Fondo per il sostegno della parità di genere (ex art. 1, co. 138, della legge n. 234/2021) e ciò sembrerebbe far sì che le imprese possano richiedere la certificazione della parità di genere e fruire della surriferita agevolazione contributiva anche il prossimo anno, secondo le modalità previste dal decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20.10.2022 e successivi decreti emanati di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia, dell’Economia e delle Finanze.
Per i datori di lavoro che invece abbiano già conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31.12.2022, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per poter richiedere l’esonero contributivo (cfr. circolare INPS n. 137 del 27.12.2022). (LT)