Circa l’attività concorrenziale dell’agente di commercio in esclusiva| Studio Legale Menichetti

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Con sentenza n. 30065 del 19.11.2019 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di dovere d’esclusiva dell’agente ex art. 1743 c.c., secondo cui quest’ultimo non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro, determinando, in caso di violazione di tal divieto, un dirottamento della clientela (anche solo potenziale) del preponente verso imprese concorrenti.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado, che, in riforma di quella di prime cure e conformemente ad un orientamento consolidato della stessa Cassazione, aveva affermato che “la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all’uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno”.

La Corte d’appello, in particolare, aveva ritenuto la violazione, da parte dell’agente, dell’obbligo di esclusiva, in quanto l’attività promozionale di vendita a favore di altre imprese aveva avuto ad oggetto beni destinati alla realizzazione di manufatti edili, settore in cui operava il preponente, e quindi destinati, anche solo potenzialmente, ad una clientela comune, senza che a nulla potesse rilevare la diversità tipologica dei materiali.

La Corte di Cassazione ha ribadito che la concorrenza si verifica non solo quando vi sia un’identità assoluta di prodotti, ma anche quando l’attività dell’agente si rivolga ad una clientela che, in un certo ambito territoriale e temporale, potrebbe optare per l’acquisto dei prodotti sia dell’una che dell’altra venditrice. (EB)

 

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