Circolare ITL in materia di videosorveglianza e sistemi di riconoscimento biometrico| Studio Legale Menichetti

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Le videocamere, in determinati casi, possono inquadrare direttamente i lavoratori. Non servono invece autorizzazioni o accordi sindacali per i sistemi di riconoscimento biometrico. 

Come è noto, l’art. 4 della legge n. 300/70 è stato modificato dall’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e dal successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016, cosicché oggi non è più vietato in via generale l’utilizzo degli strumenti di controllo a distanza (impianti audiovisivi ed altre apparecchiature), ma si tende invece a considerare legittimi ed utilizzabili tali strumenti (con accordo sindacale o autorizzazione amministrativa) in presenza di finalità relative ad esigenze organizzative e produttive quali la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale.

Ai sensi della nuova previsione dell’art. 4 cit., le limitazioni e le procedure previste dalla norma in questione non si applicano con riferimento a quegli strumenti che vengono assegnati ai lavoratori ed utilizzati da questi per rendere la prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo, tablet, smartphone, badge, ecc.), per l’utilizzazione dei quali non è pertanto richiesto l’accordo sindacale, né l’alternativa autorizzazione amministrativa.

Con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2017, l’Istituto Nazionale del Lavoro, nel precisare le modalità da seguire nelle istruttorie di valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori, ha chiarito che possono essere inquadrati anche i lavoratori nel corso dello svolgimento delle loro prestazioni purché ciò avvenga in via incidentale e con carattere di occasionalità e sussistano le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”).

In tal caso non sono necessarie prescrizioni che impongano di specificare il numero di telecamere da installare, il loro posizionamento, l’adozione di un determinato “angolo di ripresa”, oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento elle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto appare scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo.

I controlli più invasivi possono però essere legittimati solo a fronte della sussistenza di specifiche anomalie attinenti alla sicurezza ed alla protezione del patrimonio aziendale, quando il datore di lavoro dimostri di aver in precedenza valutato e/o sperimentato misure preventive alternative meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Molto interessanti sono le precisazioni della circolare circa l’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici, che sta andando incontro ad una crescente diffusione e che è stato da tempo considerato legittimo dal Granate della Privacy, secondo il quale “l'adozione di sistemi biometrici basati sull'elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della mano può essere consentita per limitare l'accesso ad aree e locali ritenuti "sensibili" in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza oppure per consentire l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati e specificamente addetti alle attività” (cfr. il provvedimento generale del Garante della Privacy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014). L’ITL afferma con chiarezza che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “...rendere la prestazione lavorativa...” e pertanto si può prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla predetta norma. (LC)

 

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