Come evitare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine| Studio Legale Menichetti

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La circolare del Ministero del Lavoro 35/13 diramata il 29 agosto 2013 ha chiarito che sono prorogabili anche i contratti acausali sottoscritti prima del 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL 76/13.

La proroga può essere una sola ed è possibile per la stessa prestazione lavorativa per la quale era previsto il precedente contratto.

La durata complessiva dei due rapporti acausali non deve essere comunque superiore ai dodici mesi.

Quando invece i contratti a termine si basano su una causa oggettiva ed esplicitata contrattualmente (di carattere produttivo, organizzativo o sostitutivo) la durata massima può essere di tre anni.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto lavoro sopra citato alla disciplina del lavoro a termine, al fine di evitare la trasformazione del contratto stesso a tempo indeterminato,  il datore di lavoro deve quindi evitare:

- che tra un contratto a termine e l'altro vi sia un intervallo inferiore a 10 o 20 giorni, a seconda della durata (fino a sei mesi o maggiore) del precedente contratto a termine.

- che il contratto a termine prosegua oltre la scadenza prevista per più di 30 o 50 giorni, sempre a seconda della durata (fino a sei mesi o maggiore) del precedente contratto a termine;

- di prorogare un contratto a termine che è già stato in precedenza prorogato;

- che la durata complessiva dei contratti a termine stipulati con lo stesso dipendenti superi i tre anni (o i dodici mesi in caso di rapporto acausale).

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