Contratti a termine e start up innovative| Studio Legale Menichetti

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Le start up innovative sono società di capitali (anche cooperative) di nuova o recente costituzione, con sede e mercato in Italia, quote (o azioni) attribuite in maggioranza a persone fisiche, oggetto sociale orientato allo sviluppo ed alla produzione o commercializzazione di prodotti e servizi innovativi o ad alto contenuto tecnologico.

Il nuovo decreto sviluppo 2.0 (legge di conversione 17.12.2012 n. 221) consente tra l'altro a queste nuove aziende di assumere lavoratori a tempo determinato (anche per più periodi, nono inferiori a sei mesi; in questo caso senza le pause tra un contratto e l'altro previste dalla legge 92/2012) per una durata massima complessiva di lavoro a termine che può arrivare a 48 mesi, senza la normale causale delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

Questi contratti a termine non debbono nemmeno rispettare i limiti quantitativi e percentuali, in proporzione ai rapporti a tempo indeterminato esistenti in azienda, previsti dal ccnl e possono prevedere forme retributive rapportate alla efficienza e redditività dell'impresa, anche con parte dei compensi corrisposta con quote della società datrice di lavoro e sottoposta a particolari agevolazioni fiscali.

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