Credito d’imposta sul costo del personale avviato alla formazione 4.0| Studio Legale Menichetti

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Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), il legislatore italiano, proseguendo sulla scia incentivante avviata con l’introduzione di significativi sgravi contributivi e fiscali a favore degli imprenditori che attivino, mediante la stipulazione e successiva esecuzione d’accordi sindacali di 2° livello, dei piani di welfare aziendale, è nuovamente intervenuto, attraverso la tecnica della fiscalità premiale, nell’ambito della Industry 4.0, riconoscendo per il corrente anno un bonus per la formazione dei dipendenti di imprese ad alta tecnologia.

Più in dettaglio, la Legge di Bilancio, all’art. 1, cc. 46 e ss., accorda un credito d’imposta, nella misura del 40% ed entro il limite massimo di € 300.000, a quelle imprese che nel 2018 sostengano costi (rectius, investimenti) di formazione del loro personale dipendente sulle tecnologie 4.0.

Nell’intento di favorire l’allineamento tecnologico dell’Italia con le c.d. “gig economies”, il legislatore ha ammesso a godere del predetto credito d’imposta “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato”.

L’ampia platea dei potenziali beneficiari del predetto bonus comprende ditte individuali, società di persone o di capitali e imprese familiari (e non i professionisti e, in generale, i titolari di redditi da lavoro autonomo), a condizione che la destinazione dei lavoratori ad attività formative sulle nuove tecnologie sia pattuita “attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali” (al riguardo, anche se la L. 205/2017 non lo specifica, pare plausibile ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi ai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015).

È auspicabile, dunque, che anche le OO.SS. collaborino fattivamente con la parte datoriale, assumendo un atteggiamento proattivo e propositivo verso nuove forme di contrattazione, in grado di recepire il mutevole contesto socio-economico di riferimento, nell’ottica di favorire l’accrescimento professionale dei lavoratori dipendenti e, per tale via, l’aumento della competitività e della produttività delle imprese nazionali (leitmotiv, questo, che già aveva animato, pochi mesi addietro, il legislatore allorché s’apprestava a licenziare la disciplina in materia di lavoro agile – c.d. “smart working” – di cui alla L. 81/2017).

Proseguendo nella disamina delle recenti disposizioni incentivanti, si rileva che la base di calcolo del credito d’imposta è rappresentata dal costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui questo è occupato nelle attività formative de quibus (e, quindi, non il costo dei corsi di formazione).

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo, prevista per fine marzo p.v., si è stabilito, poi, all’art. 1, c. 48, L. cit., che sono ammissibili al credito d'imposta solo quelle iniziative dirette all’acquisizione o al consolidamento delle “conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0” (ora, Impresa 4.0) e, quindi, attinenti ai settori dei “big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A” (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione), con esclusione (comprensibile) delle attività di formazione ordinaria o periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, più in generale, di compliance dell’impresa rispetto “ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione” (c. 49, art. 1).

La Legge di Bilancio indica, infine, le modalità di certificazione dei costi sostenuti per le attività formative destinate al personale (c. 50, art. 1), disponendo che tali costi debbano essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, nonché quelle di fruizione di tale bonus, stabilendo che il relativo credito d’imposta sarà utilizzabile solo in compensazione e a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti.

Concludendo, coll’intervento normativo in commento, cui sono destinati ben 250 milioni di euro per l’anno 2019 (c. 56, art. 1), s’è inteso offrire un significativo sostegno economico a quelle imprese (anche estere), indipendentemente dalla loro dimensione e forma, intenzionate a investire nella formazione del proprio personale e in grado di cogliere e sfruttare le opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale.

La novella legislativa è da salutare senz’altro con favore, nell’auspicio che simili iniziative, di premialità nei confronti di chi decida di “investire nel futuro”, divengano un punto costante nell’ordine del giorno dell’agenda del nostro legislatore, al fine di dare continuità e stabilità alle politiche di crescita professionale e industriale da più parti richieste (ET-MB).

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